Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43200 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica di Ivrea nel procedimento contro NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato sorpreso presso la stazione ferroviaria di Ivrea con 98,60 gr. di hashish e 520 euro in contanti; la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire gr. 7,2 di hashish, gr. 4,5 di cocaina e un bilancino di precisione. È stato, quindi, arrestato per il reato di cui all’art. d.P.R. n. 309 del 1990.
Il giudice per le indagini preliminari, ricondotta la fattispecie concreta al reato di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale l’arresto in flagranza è facoltativo, ha ritenuto difettare i presupposti di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. e, in particolare, la gravità del fatto («stante il quantitativo di dro rinvenuto») e la pericolosità dell’arrestato (che aveva tenuto un «atteggiamento molto collaborativo» e che è incensurato) e, quindi, non ha convalidato l’arresto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ivrea, articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva il Procuratore che il giudice, in sede di convalida, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’arresto con valutazione ex ante, che tenga conto degli elementi conosciuti e conoscibili alla polizia giudiziaria che ha proceduto. Per questo del tutto inconferente è il riferimento al presunto atteggiamento collaborativo dell’arrestato, che non trova riscontro in atti e che, in ogni caso, sarebbe successivo rispetto al momento dell’arresto.
In secondo luogo il ricorrente rileva che il provvedimento è contraddittorio in quanto le stesse circostanze (modalità e gravità del fatto) sono state poste a base, prima, della non convalida dell’arresto e, poi, dell’applicazione di una misura cautelare.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va osservato che, che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire a un giudizio ragionevolmente fondato una propria, differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252949; Sez. 1,
15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999 ), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, COGNOME, Rv. 195470).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., i una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Va ulteriormente precisato che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria l presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, essendo sufficiente, a norma dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri (ex multis: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).
Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, essendo andato oltre il controllo di mera ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, per sostituire una propria valutazione della gravità del fatto a quella svolta dagli operanti. Nel fare ciò, non ha considerato una serie di elementi oggettivi -quali il possesso di distinti tipi di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione, nonché la circostanza che al momento del controllo in stazione l’imputato aveva con sé denaro contante- che apparivano come indicativi di una attività di spaccio tutt’altro che occasionale o artigianale.
7)/
La valutazione della polizia giudiziaria che, sulla base di queste circostanze, ha ritenuto il fatto “grave” non è irragionevole ed è viziata la pronuncia del giudice che, anziché porsi nella situazione di chi ha operato l’arresto, ha valorizzato, ex post, il mero dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto, l’incensuratezza e il comportamento collaborativo dell’imputato.
Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, questi elementi sono stati valutati, a diversi fini, in modo opposto. Essi, infatti, sono stati ritenuti inidonei a fondar il giudizio di gravità del fatto di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per l convalida dell’arresto, ma sono stati considerati idonei a fondare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e, quindi, sono stati posti a base dell’applicazione di una misura cautelare.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito Così deciso il 16/10/2024.