Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Brescia DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’8 luglio 2023 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la convalida dell’arresto.
RILEVATO IN FATTO
1. Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce la violazione degli articoli 558 e 391 cod. proc. pen. in relazione all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. in quanto il Giudice, pur ritenendo l’illecita detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’indagato, ha escluso che la misura precautelare fosse giustificata da seri indici di pericolosità dello stesso. Il ricorrente censura tale valutazione sulla base delle risultanze del casellario giudiziale, rilevando che: l’archiviazione per particolare tenuità del fatto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti presuppone, comunque, un giudizio di sussistenza del fatto; il processo per tentata estorsione, sospeso per irreperibilità del COGNOME, si è concluso con la sua condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa.
In ogni caso, si rileva che i precedenti risultanti dalla banca dati in uso alla Polizia attestavano che il COGNOME era stato denunciato per tali gravi reati e che l’intervento degli operanti era stato determinato dal fatto che il COGNOME era stato indicato come probabile autore di un furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del
fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 ), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, COGNOME, Rv. 195470).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
3. L’ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi. Il Tribunale, infatti, premessa la possibile configurabilità nella fattispecie del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (nella specie di trattava della detenzione di un panetto di circa 96 gr. di hashish e di un involucro di gr. 0,50 di hashish), ha escluso la sussistenza del presupposto sostanziale della pericolosità dell’indagato, in quanto non desumibile né dal casellario giudiziale né dalle circostanze di fatto in cui è avvenuto l’arresto. Ciò soprattutto in ragione dei seguenti elementi: a) l’esigenza di ulteriori accertamenti in ordine al furto di cui sarebbe sospettato l’indagato; b) il fatto che lo stesso, all’atto dell’arresto, presentava alit vinoso e si dimostrava collaborativo verso gli operanti.
Così facendo, il Tribunale non si è limitato ad operare un controllo della ragionevolezza della misura precautelare – giustificata dagli operanti in ragione delle circostanze in cui era stato effettuato il controllo, della sostanza rinvenuta e dei precedenti, anche specifici a carico dell’indagato – ma, ha sostanzialmente sostituito il proprio giudizio a quello effettuato dalla polizia giudiziaria.
Va, peraltro, ribadito che ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della
pericolosità dell’agente, essendo sufficiente, a norma dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1, stesso codice e della flagranza (Sez. 6, n. 25694 del 17/04/2003, COGNOME, Rv. 225494).
4.All’accoglimento del GLYPH ricorso consegue l’annullamento senza GLYPH rinvio dell’ordinanza impugnata in quanto l’arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché l’arresto legittimamente eseguito. Così deciso il 10 novembre 2023