Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERONA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
1.E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale di Verona, che, all’esito dell’udienza per la convalid dell’arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria nei confronti degli indagati – colt flagranza del reato di cui all’art. 110 – 56 – 624 bis cod. pen.- non convalidava l’arre ritenendolo ingiustificato sotto il profilo delle condizioni che autorizzano l’arresto facoltativ ravvisando gli estremi del tentativo, in quanto il Tribunale riteneva che i quattro indag avessero compiuto solo atti preparatori, non punibili, rispetto al furto in abitazione. In tal s escludeva che fosse sufficiente la mera introduzione nelle aree pertinenziali delle due abitazion prese di mira, stigmatizzava l’assenza di prova dell’introduzione nelle abitazioni, la mancanza d accertamenti su segni di effrazione e l’incertezza sul possesso di attrezzi atti allo scasso mancata individuazione dei proprietari delle abitazioni, l’esito negat vo delle perquisizi domiciliari seguite dopo l’arresto; sotto il profilo soggettivo, evidenziava la risalenz precedenti specifici degli arrestati.
Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero procedente, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto un duplice profilo, che riguarda sia il controllo dei presuppo formali dell’arresto, che la verifica delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.;
2.1. In primo luogo, il Giudice avrebbe escluso la rilevanza degli atti preparatori pretendendo prova dell’inizio dell’esecuzione sotto forma di introduzione in casa, laddove gli atti preparat che restano estranei alla sfera del tentativo, sono solo quelli privi di univocità;
2.2. Sotto altro profilo, il Giudice ha operato una valutazione contrastante con il consolid orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il giudizio sui presupposti dell’arres facoltativo deve limitarsi alla ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, sulla base circostanze note al momento dell’intervento, mediante una valutazione da compiersi ex ante. Nel caso di specie, il Giudice ha, invece, valorizzato elementi successivi all’arresto ( come esiti delle perquisizioni domiciliari o i precedenti penat), non percepibili nell’immediatezza P.g..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del procuratore della Repubblica di Verona è fondato.
1.Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degl elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una verifica “ex ante”, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultim conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo, con esclusione dell indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ma ulteriormente precisando che queste ultime sono pienamente utilizzabili per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, COGNOME; Rv. 238533).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01). Più specificamente, in tema di arresto facoltativo in flagranza – quale è il caso esame – al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti for
dell’arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; controll intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in momento, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussiste né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all’applicabilità misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato della polizia giudiziaria una propria different valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211).
2. A tali principi non si è conformato il provvedimento impugnato, dal momento che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria – che ha proceduto all’arresto degli indagati, colti nella flagran reato di tentato furto – ha agito in presenza di una pluralità di elementi ( trasferta da provincia in numero di cinque; ripartizione dei ruoli; perlustrazione delle vie del paese; camb di autovettura prima di raggiungere le abitazioni; l’avere scavalcato i cancelli e le recinzion piena notte; l’essersi introdotti, in successione temporale, nelle pertirenze di due abitaz private, avendo con sé attrezzi da scasso, dove si intrattenevano per molti minuti ( 40 minut nella prima abitazione; 20 nella seconda), che, valutati logicamente, si presentavano conducenti nel senso del tentativo di furto in appartamento.
2.1. Al momento dell’intervento della polizia giudiziaria apparivano, quindi, sussistent presupposti formali e sostanziali per procedere all’arresto, che, dunque, deve riteners legittimamente eseguito, laddove la valutazione del Tribunale di Verona, trascurando del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto ( di per sé suffi a giustificare l’arresto facoltativo in flagranza, non essendo necessaria la presenza congiunt della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, purchè ricorra almeno uno dei d parametri Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 ), si concentra su elementi che, tuttavia, nella specifica prospettiva del controllo di legittimità dell’arresto, avrebbe richi dimostrazione dell’irragionevolezza della opposta valutazione operata dalla polizia giudiziaria, contrario, logicamente fondata su una pluralità di elementi fattuali ragionevolmente valutati dal polizia giudiziaria all’atto dell’intervento.
3.A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l’erroneità d criteri di accertamento della legittimità dell’arresto in flagranza utilizzati dal giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata.
L’annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, giacchè trattasi di ricorso che, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla verific della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo consegu dall’eventuale rinvio del provvedimento impugnato. ( Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv, 235136; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, 13 marzo 2024
r Il Consigliere estensore