Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERONA nel procedimento a carico di: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME per li.annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ ordinanza del Tribunale di Verona, che, all’esito dell’udienza per la conva dell’arresto in flagranza, operato dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda n confronti di COGNOME – colto nella flagranza del reato di cui all’art. 495 cod. pen., p essendo privo di permesso di soggiorno, durante un controllo presso una sala giochi dichiarava e attestava falsamente alla p.g. la propria identità, esibendo una tessera sanitaria a nome COGNOME NOME – non convalidava l’arresto, ritenendolo ingiustificato sotto il profilo delle cond che autorizzano l’arresto facoltativo, non ravvisando né la gravità del fatto né la perico dell’indagato.
Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero procedente denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge, laddove, pur ravvisando gravi indizi di colpevolezza, il Giudice operato una valutazione contrastante con il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenor del quale il giudizio sui presupposti dell’arresto facoltativo deve limitarsi alla ragionevolezz base delle circostanze note alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato.
1.Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza de elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una verifica “ex ante”, dovendos tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ult conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo, con esclusione de indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ma ulteriormente precisando che queste ultime sono pienamente utilizzabili per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis” (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, COGNOME; Rv. 238533 -01).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01). Più specificamente, in tema di arresto facoltativo in flagranza – quale è il ca esame – al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti fo dell’arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; contr intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazion di chi ha operato l’arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti i momento, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nell discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussi né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all’applicabil misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (S n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né
sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 1 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211).
A tali principi non si è conformato il provvedimento impugnato, dal momento che, nel caso specie, la polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto dell’indagato – colto nella flagr reato di cui all’art. 495 cod. pen., per essersi attribuito false generalità – avendo evid che risultava destinatario di un provvedimento di rintraccio dalla Questura di Verona irregolare sul territorio nazionale; alli esito dell’udienza di convalida è, inoltre, eme soggetto era irregolare sul territorio italiano da circa 14 anni.
Al momento dell’intervento della polizia giudiziaria apparivano, quindi, sussiste presupposti formali e sostanziali (la gravità del fatto) per procedere all’arresto, che, d deve ritenersi legittimamente eseguito, laddove la valutazione del Tribunale di Veron trascurando del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto in ordine alla gravità d ( di per sé sufficiente a giustificare l’arresto facoltativo in flagranza, non essendo neces presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, purchè ricorra al uno dei due parametri Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 ), si concentra sull’incensuratezza GLYPH dell’indagato che, tuttavia, nella specifica prospettiva del control legittimità dell’arresto, avrebbe richiesto la dimostrazione dell’irragionevolezza della o valutazione operata dalla polizia giudiziaria, al contrario, logicamente fondata sull’avere documenti non propri ( Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265885 ).
A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l’erroneit criteri di accertamento della legittimità dell’arresto in flagranza utilizzati dal giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata.
L’annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore de Repubblica presso il Tribunale di Verona, giacchè trattasi di ricorso che, avendo a oggett rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla ve della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo con dall’eventuale rinvio del provvedimento impugnato ( Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv. 235136 Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto l’arresto era sta legittimamente eseguito.
osì deciso in Roma, 05 luglio 2023
I Consigliere estensore
NOME COGNOME
GLYPH
e
V SEZIONE PENALE
CORTE DI CASSAZIONE