Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Foggia nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato a Foggia il 30/09/1993
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; Letta le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso &
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato arrestato per il delitto di evasione perché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria 1/14. abitazione, INDIRIZZO) è allontanato arbitrariamente per recarsi presso un esercizio commerciale e poi fare ritorno presso il domicilio, al cui esterno è stato rintracciato dai carabinieri con un telefono cellulare e alcuni beni acquistati.
Il Tribunale di Foggia, premesso che l’arresto era facoltativo, non lo ha convalidato ritenendo insussistenti sia la gravità del fatto, «visto il ridotto spazi temporale dell’allontanamento, il suo carattere episodico e la documentazione della giustificazione addotta dal prevenuto», sia la pericolosità delta suo autore, «gravato da un unico datato e non specifico precedente penale».
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Foggia , articolando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione.
Rileva il Procuratore che il giudice, in sede di convalida, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’arresto con valutazione ex ante, che tenga conto degli elementi conosciuti e conoscibiliAalla polizia giudiziaria che ha proceduto. Il ricorrente, che era detenuto agli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione aggravata e che aveva il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi, si è allontanato dall’abitazione per un tempo non determinato ed è stato trovato in possesso, al suo ritorno, di un telefono con scheda SIM inserita. Sulla base di tali elementi la polizia giudiziaria ha legittimamente ritenuto sussistenti, nel momento in cui è intervenuta, i requisiti della gravità del fatto e della pericolosità del suo autore.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore d NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va osservato che, GLYPH in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire a un giudizio ragionevolmente fondato una propria, differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez.1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è
tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosi:à dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/199.3, COGNOME, Rv. 195470).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, COGNOME, RV. 262502).
Va ulteriormente precisato che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, essendo sufficiente, a norma dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che ricorra almeno uno di detti parametri (ex multis: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).
Nel caso di specie il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, essendo andato oltre il controllo di mera ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, per sostituire una propria valutazione della gravità del fatto a quella svolta dagli operanti. Nel fare ciò, non ha considerato una serie di elementi oggettivi -quali il possesso di un cellulare con scheda SIM inserita, che consentiva all’arrestato di comunicare, contravvenendo al relativo divieto, il tipo di reato per il quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari apparivano connotare il fatto di gravità e consentivano di ritenere pericoloso il suo autore.
La valutazione della polizia giudiziaria che, sulla base di queste circostanze, ha ritenuto il fatto “grave” non è, dunque, irragionevole ed è viziata la pronuncia del
giudice che, anziché porsi nella situazione di chi ha operato l’arresto, ha valorizzato, ex post, le giustificazioni addotte dall’imputato, il carattere episodico dell’allontanamento, la circostanza che il ricorrente avesse un unico datato precedente penale.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 06/11/2024.