Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41771 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, al quale era stata richiesta la convalida dell’arresto di NOME COGNOME per il reato di cui all’ar comma 1, legge 401 del 1989 (capo a) e per il reato di rissa aggravata (capo b), ha accolto l’istanza in relazione al solo reato di cui al capo a), non
6-bis, convalidando l’arresto in relazione al reato di cui al capo b).
Quanto al reato di cui al capo b), al COGNOME si contesta di avere, durante un
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incontro di calcio del campionato di serie A 2022/2023, partecipato ad una rissa a seguito della quale due persone riportavano lesioni personali.
In particolare, in relazione al reato di cui al capo a) il Tribunale ha ritenuto sussistente la flagranza sulla base di quanto previsto dall’art. 8, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989, che prevedono, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artico 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all’articolo 6-bis, comma 1, della medesima legge, che la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell’immediatezza, ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell’autore del reato, può comunque eseguire l’arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore, mentre ha escluso che tali disposizioni potessero ritenersi applicabili al reato di rissa contestato al capo b).
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 8, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989 e 381 e 382 cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che il reato di rissa è stato commesso in occasione di una manifestazione sportiva e, trattandosi di delitto non colposo commesso con violenza alle persone, per esso, essendo state ferite due persone, era consentito l’arresto in flagranza differita ai sensi dall’art. 8, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il reato di rissa per il quale si procede rientra tra quelli per i quali l’art. cod. proc. pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza e, trattandosi di reato con violenza alla persona commesso in occasione di una manifestazione sportiva, ai sensi dell’art. 8 commi 1-bis e 1-ter, legge n. 401 del 1989, per esso è consentito l’arresto differito.
Questa Corte di cassazione ha in passato già affermato la legittimità dell’arresto eseguito a norma dell’art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge 401 del 1989, come modificata dal decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, in relazione ad episodi di violenza su persone commessi in occasione di manifestazioni sportive, tenuto conto dell’interpretazione autentica dell’art. 6 comma primo della legge 13 dicembre
1989 n. 401, contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della legge 19 ottobre 2001 n. 377 di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001 n. 336 (Sez. 6, n. 18263 del 10/02/2004, COGNOME, Rv. 229401) e detto principio è stato ribadito anche con specifico riferimento al reato di rissa aggravata di cui all’art. 588, secondo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 1215 del 15/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238412).
Ne consegue che l’arresto avrebbe potuto essere convalidato e che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente all’omessa convalida dell’arresto per il reato di cui al capo b).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla non convalida dell’arresto per il reato di cui al capo b) perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 12/09/2023.