Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26106 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida dell’arresto.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, ha convalidato l’arresto in flagranza di reato, eseguito il 15 aprile 2025 tra le ore 11:00 e le ore 18:00, ai sensi dell’art. 8, commi 1bis e 1ter , legge n. 401 del 13 dicembre 1989, come modificata dalla l. n. 88 del 24 aprile 2003. I ricorrenti sono stati ritenuti partecipi agli scontri delle tifoserie verificati in esito del derby tra le squadre di calcio della
Lazio e della Roma, tenutosi il 13 aprile 2025 presso lo INDIRIZZO, e sono sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 339, commi 1, 2 e 3 cod. pen.
1.1. Con i comuni motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti denunciano violazione di legge (in relazione all’art. 8, commi 1-bis e 1ter, l. 401 cit.) e vizio di carenza di motivazione sulla ‘persistente attualità della necessità e urgenza’ che deve sussistere al momento della effettiva esecuzione dell’arresto. Rileva il difensore dei ricorrenti che il presupposto dell’arresto cd. differito è, comunque, costituito dalla necessità urgenza di procedere all’atto coercitivo al quale si procede in un momento successivo alla flagranza e quando ‘all’esecuzione immediata ostano ragioni di sicurezza e incolumità pubblica’. Premesso che i ricorrenti non erano stati individuati nell’immediatezza dei fatti ma solo il giorno seguente, attraverso la visione dei filmati degli scontri, non sussistevano le condizioni della individuazione degli autori, nella flagranza dei reati e, comunque, le ragioni per procedere, compiuta la loro identificazione, al cd. arresto differito. In subordine, i ricorrenti sollevano questione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1ter l. n. 401 cit. e ss. modifiche, per violazione dell’art. 13 Cost. che consente l”adozione di un provvedimento coercitivo solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e ‘solo in caso di necessità e urgenza’ per iniziativa della polizia giudiziaria. La dilatazione temporale della flagranza costituisce negazione obiettiva della necessità e urgenza nel provvedere e in carenza degli elementi costitutivi del fatto reato che possono essere accertati solo dall’autorità giudiziaria. L’arresto cd. differito non rientra nelle nozioni flagranza o quasi flagranza e determina una fittizia situazione di necessità e urgenza che non giustifica l’adozione di un provvedimento coercitivo da parte della polizia giudiziaria.
CONSIDERATO DIN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e l’ordinanza impugnata, limitatamente alla convalida dell’arresto, deve essere annullata senza rinvio.
Questa Corte, con la risalente sentenza ampiamente richiamata nei motivi di ricorso, ha affermato che ai fini della legittimità dell’arresto cd. ‘ritardato’, eseguito in occasione di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell’art. 8, comma 1ter , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per “ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica” deve essere desunta da specifici elementi di fatto, essendo, altresì, necessaria la ricorrenza di
motivi di necessità e di urgenza tali da imporre un intervento oltre i termini previsti per l’arresto immediato, senza la possibilità di attendere l’attivazione dell’ordinario procedimento di richiesta di emissione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 2633 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266327).
Non vi sono ragioni per dissentire da tale principio che, peraltro, fa riferimento ad una situazione di fatto perfettamente corrispondente al caso in esame in cui l’arresto differito o ritardato veniva eseguito solo quando, attraverso la visione dei filmati, entro le successive 48 ore dai fatti, si era potuto procedere alla identificazione degli odierni ricorrenti quali autori degli scontri e violenze verificatisi il 13 aprile 2025, in occasione del derby Roma-Lazio.
2.La sentenza di questa Corte ora richiamata ha evidenziato che l’arresto differito in tanto può ritenersi legittimo in quanto siano richiamati i motivi che impongono, malgrado il superamento dello stato di flagranza o quasi flagranza, l’intervento per motivi di necessità o di urgenza e si operino a tal fine dei riferimenti alla condizione di fatto che dimostri l’impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per comprovate “ragioni di sicurezza o incolumità pubblica” e, nel contempo, alla persistenza di tali condizioni di pericolosità: anzi, osserva la sentenza richiamata che ‘la natura differita dell’intervento rende ancora più imperativa l’individuazione del presupposto della necessità ed urgenza dell’atto, che sia di tale persistente attualità da non consentire l’attivazione dell’ordinario procedimento di richiesta di emissione della misura cautelare all’autorità giudiziaria competente’.
Nell’ordinanza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2025 non vi è alcun riferimento alla specifica condizione che legittimava, ex post rispetto ai fatti, l’arresto poiché l’ordinanza impugnata rinvia la legittimità dell’intervento alla verifica dell’individuazione dei ricorrenti attraverso l’esame delle video riprese, eseguito entro le successive 48 ore: circostanza, questa, che giustifica la restrizione sotto l’aspetto soggettivo, ma elude il previo accertamento della condizione oggettiva dell’intervento, che deve passare attraverso l’individuazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di circostanze fattuali di carattere eccezionale che abbiano impedito, al momento dei fatti, di procedere all’arresto in flagranza, e di situazioni di necessità e urgenza che persistano al momento della esecuzione dell’arresto e tali da non poter attendere l’intervento dell’autorità giudiziaria per l’adozione di un provvedimento cautelare.
L’intervento della Polizia giudiziaria di arresto differito o ritardato, ai sensi dell’art. 8, comma 1ter , della l. n. 401 del 1989, è legittimo solo in presenza
delle ineludibili circostanze della necessità e urgenza previste dall’art.13, comma terzo, Cost., persistenti fino al momento dell’esecuzione dell’arresto.
E’ risalente nella giurisprudenza costituzionale l’affermazione che la disciplina posta dall’art.13 Cost. in tema di libertà personale mira, in primo luogo, a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall’uso arbitrario del potere di arresto da parte dell’autorità di polizia. Tali finalità, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma dall’autorità di pubblica sicurezza, vengono perseguite – ai sensi del terzo comma dell’art. 13 – mediante l’adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall’autorità di pubblica sicurezza (Corte Cost., sent. n. 515 del 1990).
In tempi più recenti, sia pure con riferimento al caso in cui la misura dell’arresto non sia servente al processo penale, la Corte Costituzionale ha riaffermato il principio secondo cui i presupposti che, nella disciplina del codice di procedura penale, costituiscono il fondamento dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto risiedono nel terzo comma dell’art. 13 Cost., il quale, adoperando i canoni della eccezionalità, necessità. urgenza e tassatività, individua le situazioni contingenti che consentono l’adozione di misure provvisorie restrittive dello status libertatis da parte dell’autorità di polizia, non potendosi attendere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Di particolare rilievo risulta, dunque, il canone della tassatività che si esprime attraverso i requisiti di certezza e inequivocità che devono ritenersi sussistenti quando la norma, fonte del potere della polizia, precisi le circostanze ricorrendo le quali l’arresto è consentito: l’autorità di polizia non può, dunque, ai fini del legittimo esercizio del potere, prescindere dalla sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza del provvedimento restrittivo (richiesti dall’art. 13, comma terzo, della Costituzione), verificandone la ricorrenza in concreto che deve, poi, essere rappresentata all’autorità giudiziaria ai fini del riscontro della legittimità dell’arresto (Corte cost., sent. n. 41 del 2022).
Ne consegue che l’arresto differito, previsto dall’art. 8, comma 1ter della l. n. 401 del 1989, in tanto può ritenersi legittimo in quanto siano richiamati i motivi che impongono, malgrado il superamento dello stato di flagranza o quasi flagranza, l’intervento coercitivo per motivi di necessità o di urgenza e si operino a tal fine dei riferimenti alla condizione di fatto che dimostri l’impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per comprovate “ragioni di sicurezza o incolumità pubblica” e, nel contempo, alla persistenza di tali condizioni di pericolosità al momento di esecuzione della misura precautelare.
La natura differita dell’intervento rende ancora più imperativa l’individuazione del presupposto della necessità ed urgenza dell’atto, che sia di tale persistente attualità da non consentire l’attivazione dell’ordinario procedimento di richiesta di emissione della misura cautelare all’autorità giudiziaria competente.
Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che tale lettura, costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art. 8, comma 1ter della l. n. 401 del 1989 determina la manifesta infondatezza del secondo (e peraltro subordinato), motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida degli arresti.
Così deciso il 01/07/2025