Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
letta COGNOME la COGNOME requisitoria COGNOME del COGNOME Sostituto COGNOME Procuratore COGNOME generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di concessione di benefici alternativi al carcere, formulata da NOME COGNOME, soggetto a carico del quale risulta da espiare la pena di anni quattro, mesi sette e giorni ventisette di reclusione e che si trova attualmente in prosecuzione degli arresti domiciliari, a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Il provvedimento reiettivo si basa sulla considerazione che COGNOME, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, abbia continuato a porre in essere condotte devianti, in tale ultimo ambito, dopo avere ripetutamente fruito dell’indulto e dell detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha evidenziato trattarsi di persona priva di stabile attività lavorativa e in relazione alla quale momento, non sussistono prospettive risocializzanti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge, nonché assenza di motivazione, quanto alla omessa valutazione del periodo trascorso in prosecuzione degli arresti domiciliari, in relazione alla liberazione anticipata all’affidamento in prova. Il provvedimento impugNOME non considera le peculiarità del caso concreto, né le esigenze di vita del condanNOME, ben delineate dalle plurime autorizzazioni ottenute, nel corso dei due anni e mezzo trascorsi in prosecuzione degli arresti domiciliari. Tale protratta situazione dimostra come il condanNOME, in realtà, abbia già aderito al progetto rieducativo intrapreso, visto che si trova – almeno in via di fatto – già in una situazione equipollente all detenzione domiciliare. Il percorso risocializzante compiuto, del resto, è ampiamente desumibile anche dall’avere, il condanNOME stesso, già ripetutamente fruito della librazione anticipata, nell’arco dei suddetti due anni e mezzo. Il ritenut pericolo di recidiva, del resto, è basato sulla considerazione di precedenti oltremodo risalenti nel tempo (la condotta di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico risale al 1993, mentre l’evasione è del 2018). A ciò si aggiunga che l’anziana madre del condanNOME ha manifestato la disponibilità ad accoglierlo in casa, cosa che, del resto, già avviene.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge, nonché mancanza e illogicità della motivazione, in merito alla mancata concessione delle misure alternative. La decisione del Tribunale di sorveglianza si scontra con il
principio che pone la detenzione carceraria quale sanzione residuale, finendo per ledere la legittima aspettativa del condanNOME, fondata sulla buona condotta sempre serbata. Il provvedimento impugNOME, inoltre, non tiene conto del corretto comportamento tenuto dal soggetto, nell’arco dei due anni e mezzo trascorsi in regime di arresti domiciliari.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha anzitutto ritenuto non rassicurante il quadro desumibile dalle precedenti condanne; ha recisamente escluso, inoltre, che la sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari possa consentire la formulazione di una prognosi favorevole nei suoi confronti. La concessione della liberazione anticipata, del resto, non è elemento automaticamente deponente per la meritevolezza della misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In diritto, giova ricordare come l’art. 656 cod. proc. pen. consenta al condanNOME di beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione, allorquando si trovi – al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e debba espiare una pena non eccedente, rispetto a quelle indicate dal precedente comma 5 (e sempre che non ricorrano le situazioni ostative dettate dai commi 7 e 9 dello stesso articolo). Prevedendo tale sospensione, il comma 10 dello stesso articolo stabilisce che il condanNOME – fino all’intervento della decisione del Tribunale di sorveglianza, in merito all’eventuale applicazione di una misura alternativa – rimanga nello stato detentivo in cui al momento si trova (sarebbe a dire, in una condizione equiparabile alla sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare).
Il medesimo art. 656 comma 10 cod. proc. pen., inoltre, affida al magistrato di sorveglianza la competenza in ordine alla gestione della custodia domestica nel periodo di cui trattasi, secondo le attribuzioni che sono riconosciute dal richiamato art. 47-ter Ord. pen.
2.1. Nel caso degli “arresti dorniciliari esecutivi” di cui all’art. 656, comm 10, cod. proc. pen., l’iter procedimentale e decisionale, finalizzato alla verifica dei presupposti giustificativi della misura alternativa alla detenzione, deve confrontarsi con una situazione in cui non è intervenuto alcun provvedimento di ammissione in tal senso. Sicché, l’accertamento di cui trattasi non può che
riguardare la possibilità o meno di tale ammissione e, consequenzialmente, della prosecuzione della restrizione domestica. Nell’ambito di un unico procedimento, da svolgersi in contradditorio, concernente l’accesso al beneficio, vanno individuate le rituali richieste avanzate in tal senso, onde poi procedere all’apprezzamento circa l’esistenza dei presupposti che giustificano la misura alternativa (in tal senso, in motivazione, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, Rv. 276599).
2.2. Le valutazioni ad ampio raggio, che da ciò conseguono, possono estendersi anche a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelare precedente al passaggio in giudicato della sentenza. Non ci si può però esimere dal dare conto – tramite adeguata motivazione – della concreta valenza evocativa che venga riconnessa a tali condotte, in sé e alla stregua del confronto con le altre conoscenze acquisite sui comportamenti precedenti e successivi; così da rappresentarsi, in ragione di un complessivo percorso valutativo, l’effettiva e attuale verifica delle condizioni richieste per la concessione della misura alternativa.
Tanto tenendo presente anche il divieto enunciato dall’art. 58-quater Ord. pen. in relazione alla concessione dei benefici penitenziari al condanNOME che sia stato ritenuto colpevole, con pronuncia divenuta irrevocabile, del reato previsto dall’art. 385 cod. pen. (Sez. 1, n. 22865 del 10/05/2011, Rv. 250446 e Sez. 1, n. 7514 del 25/02/2011, Rv. 249805). Pare utile ricordare, sul punto, che Sez. 1, n. 9827 del 05/02/2009, Mosca, Rv. 243293 ha chiarito come tale preclusione, rispetto alla concedibilità dei benefici penitenziari, opera esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza, che sino a quel momento può essere valutata al limitato fine di apprezzare la meritevolezza del beneficio.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sulla questione afferente alla sorte delle misure coercitive non custodiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, hanno poi affermato che l’intervenuta irrevocabilità di una sentenza, contenente condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione, comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale, già applicata al condanNOME e che, in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Confl, comp. in proc. Maida, Rv. 24948) e hanno rimarcato, in parte motiva, che al contrario, l’art. 656 cod. proc. pen. si occupa del rapporto fra sentenze irrevocabili di condanna e misure cautelari in corso, “con riferimento alle sole misure custodiali, stabilendo, al comma 9, la non concedibilità della sospensione dell’esecuzione in favore del condanNOME che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere (che quindi non viene interrotta) e, al comma 10, la concedibilità della stessa sospensione in favore del condanNOME che si trovi agli
arresti domiciliari, dei quali dispone esplicitamente la persistenza fino all decisione del tribunale di sorveglianza…”. In tale linea ricostruttiva, ricordano Sezioni Unite, il legislatore ha inteso farsi carico della “esigenza di evitare cessazione delle misure nel momento in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile … ritenendola meritevole di positiva tutela con esclusivo riferimento alle misure custodiali, secondo una scelta strettamente correlata alle loro connotazioni di efficacia e fungibilità e che, come tale, non può essere estesa alle altre misure”.
Tanto premesso ai fini dell’inquadramento giuridico della questione, il provvedimento impugNOME non si sottrae alla censura inerente al vizio di motivazione sollevata dal ricorrente.
3.1 II Tribunale di sorveglianza di Roma, infatti, ha posto a fondamento della decisione reiettiva la considerazione che COGNOME abbia proseguito in attività devianti, senza però spiegare nel dettaglio quando esse siano state realizzate e in cosa siano specificamente consistite. Né i giudici di sorveglianza hanno fatto mostra di aver tenuto concretamente conto della condotta tenuta dal condanNOME, durante il lungo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari “in prosecuzione”; nemmeno ci si è soffermati – nel corpo della motivazione – sulla eventuale valenza da riconnettere alla buona condotta serbata, desumibile dall’avere il condanNOME fruito di periodi di liberazione anticipata.
3.2. Carente risulta, infine, la valutazione circa la possibilità risocializzan addotta dalla difesa, che aveva posto a fondamento della deduzione la disponibilità all’accoglienza rilasciata da una associazione RAGIONE_SOCIALE; anche in ordine alla possibile efficacia di tale prospettiva di reinserimento sociale, infatti, non si trovan nell’ordinanza avversata – compiute valutazioni.
3.3. Facendo buon governo delle sopra richiamate regole ermeneutiche, invece, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare la possibilità, o meno, di proseguire l’espiazione della pena nella forma della restrizione domestica, ossia in una condizione restrittiva della libertà personale sostanzialmente assimilabile agli arresti domiciliari, fornendo congrua e puntuale motivazione su tale specifico profilo e motivando in maniera idonea ed esaustiva la pur possibile decisione negativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.