Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Cina, il DATA_NASCITA,
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Firenze del 16/04/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. ge erale NOME
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze lArigettato la richiesta di riesame, confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato in relazione alla illecita detenzione ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – in concorso con NOME – di sostanza stupefacente del tipo anfetàrnina per un peso totale di 1.011 grammi, come descritta nella imputazione prov isoria.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’ nnullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legg e vizio della motivazione nell’escludere la sussistenza di una mera connivenza on punibile del ricorrente, ospite da pochi giorni nella abitazione di Ye Wembing. S . osserva che il fatto che costui abbia ammesso la sua responsabilità soltanto pe la detenzione (per conto di un terzo soggetto) di 67 pasticche di ecstasy non c mporta ch’egli abbia accusato Ma della detenzione della restante sostanza stupef cente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione i legge e vizio della motivazione nell’escludere l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con un dispositivo elettronico di controllo, nonostante la disponibilità a accogliere NOME nella loro abitazione espressa da due r.ersone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato sulla base di significativi dati di fatto: a) nell’a itazione connazionale, dove NOME (soggetto irregolare sul territ rio italiano) risiedeva, a suo dire da una ventina di giorni, è stata trovata la rilev nte quantità di sostanza stupefacente descritta nelle imputazioni provvisorie, par e della quale era sul comodino di pertinenza del letto occupato proprio dal NOME; b) di questo dato nessuna spiegazione è stata offerta dal ric rrente, che nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere; c) il coindagato – pur non essendosi anch’egli sottoposto all’interrogatobo – ha reso spontanee dichiarazioni nelle quali ha ammesso la detenzione dell’Ocstasy (oltre 1.330 pasticche per un peso complessivo di quasi mezzo chilogrammo di sostanza), dichiarandosi estraneo alla detenzione della resid a sostanza stupefacente. Su questa base, senza incorrere in manifesta illogicir , il Tribunale ha ascritto la detenzione della residua sostanza a Ma evidenziando ce proprio sul comodino del suo letto sono stati trovati 174 grammi di MDMA e 65 pasticche di ecstasy.
Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale ha escluso l’idoneità della misura degli arresti omiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari perché manca prova del rapporto’che lega NOME alle due persone disposte a accoglierlo nella loro abitazione e perch’ non è stata dimostrata la disponibilità di qualcuno di provvedere al manteniment i d NOME, non radicato nel territorio italiano, il che renderebbe precario l’impegno ssunto dalla due persone.
Invece, va ribadito che la misura degli arresti domiciliari, ventualmente accompagnati dall’applicazione di un sistema elettronico di controllo, è compatibile con la condizione di irregolarità amministrativa del soggetto extracomunitario privo di permesso di soggiorno, perché è uno strumento di contenimento del rischio di recidiva potenzialmente idoneo e a ternativo alla custodia in carcere, extrema ratio alla quale ricorrere solo se ogn altra misura risulti inadeguata; né basta, per escluderne l’applicazione, rilevar l’assenza di vincoli parentali o affettivi con chi è disponibile a accogliere l’in agato senza valutarne l’effettiva adeguatezza mediante il ricorso a congegni elettronici di controllo (Sez. 4,. 32385 del 30/05/2023, Cisse, Rv. 284928).
Ne deriva che, nei procedimenti concernenti delitti per i quali non vigono le presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzbmento circa l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente con contro lo elettronico a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia in carcere a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
Su queste basi, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla I ce dei criteri prima indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautélari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, coMma 1-ter cod. proc. pen.
Così deciso il 21 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente