Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9108 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Livorno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/6/2022 del Tribunale del riesame di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME; che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/6/2022, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 5/5/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, in costanza di arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe affermato che i familiari conviventi del ricorrente
(moglie disoccupata e figlio 22enne studente) dovrebbero provvedere al pagamento dei ratei del canone di locazione e delle altre spese mensili a carico esclusivo del COGNOME; ebbene, questa tesi sarebbe in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, in forza della quale non sussisterebbe alcun obbligo di mantenimento del soggetto agli arresti domiciliari a carico dei componenti della famiglia, al di là di quello strettamente alimentare. Il provvedimento, dunque, sarebbe viziato laddove riconoscerebbe nei familiari una fonte di sostentamento per il COGNOME, con conseguente obbligo di mantenimento. Il Tribunale, ancora, non potrebbe spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare, che, peraltro, non potrebbe essere tratta dalla certificazione ISEE richiesta dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Questa Corte di legittimità, con indirizzo costante, ha più volte affermato che, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle “indispensabili esigenze di vita” deve essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all’esigenza di vita rappresentata (tra le molte, Sez. 5, n. 27971 del 1°/7/2020, G., Rv. 279532; Sez. 6, n. 553 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265705). Ciò, peraltro, non può spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (per tutte, Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, COGNOME, Rv. 273205). Resta fermo, inoltre che è legittimo rifiutare l’autorizzazione in questione laddove difetti qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato (per tutte, Sez. 2, n. 8276 del 30/1/2018, Sortino, non massimata).
Tanto premesso in termini generali, il Tribunale del riesame – con valutazione in fatto non censurabile in questa sede – ha rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente non risultava assolutamente congrua al fine della prova di una assoluta precarietà economica, e della impossibilità per l’indagato di sopperire alle proprie essenziali esigenze di vita.
6.1. Ebbene, questa motivazione non risulta contestata nel ricorso (ad esempio, lamentando il mancato esame di documentazione in atti di contenuto diverso), così imponendosi – già per ciò solo – il rigetto della censura.
Con riguardo, poi, al possibile contributo da parte dei familiari conviventi (moglie e figlio 22enne), unico profilo dedotto, l’ordinanza – pur ribadendo che non sussiste in capo a costoro un obbligo di mantenimento – ha sottolineato che gli stessi soggetti sono comunque tenuti a sopperire alle indispensabili esigenze alimentari del congiunto agli arresti domiciliari, alla luce di quel fondamentale dovere solidaristico che connota – e permea di sé – le relazioni familiari più strette (tra le altre, Sez. 6, n. 32574 del 3/6/2005, Politanò, Rv. 231869). Proprio al riguardo, allora, il Tribunale ha evidenziato che non risultava affatto provata l’assoluta incapacità della moglie e del figlio di provvedere anche a questo essenziale obbligo alimentare (specie in assenza di patologie o inabilità di sorta, che non risultano e non sono state dedotte), limitandosi la documentazione prodotta dalla difesa ad una autodichiarazione della donna (con la quale la stessa riferisce di essere disoccupata da dieci anni), senza peraltro alcun riscontro in ordine al figlio, in piena età lavorativa. A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso neppure deduce che la moglie avrebbe manifestato un qualche dissenso a ricevere in casa il COGNOME in regime di arresti domiciliari; quel che, evidentemente, ben avrebbe potuto fare qualora le proprie condizioni di sussistenza – insieme a quelle del figlio – fossero risultate concretamente a rischio per l’arrivo, nella stessa abitazione, di un soggetto impedito per legge a svolgere un lavoro esterno.
L’ordinanza, dunque, ha correttamente ribadito – in linea con questa Corte – che quando sia applicata la misura degli arresti domicilian: a) la richiesta di svolgimento di attività lavorativa è ammissibile solo se è provata la condizione di “assoluta indigenza” del richiedente e del proprio nucleo famigliare; b) la valutazione di tale condizione richiede l’apprezzamento delle c:onnplessive fonti di sostentamento disponibili, tenuto conto che, con riguardo agli apporti provenienti da terzi, possono essere considerati solo a quelli provenienti da soggetti obbligati legalmente, come nel caso di specie (che non consegue alla inabilità lavorativa derivante dall’applicazione della cautela); c) la valutazione dell’esistenza dello stato GLYPH di GLYPH assoluta GLYPH indigenza GLYPH non GLYPH implica GLYPH l’automatica GLYPH concessione dell’autorizzazione richiesta, dato che deve essere successivamente valutato se l’attività lavorativa in concreto richiesta incida sulla efficacia cautelare del vincolo (l’ordinanza si è adeguatamente espressa in termini affermativi, ma il punto è estraneo al ricorso).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 febbraio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente)