Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 649 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 649 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CARBONIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. LIBERTAl di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’annullamento.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE di BOLOGNA, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 4/7/2022 ha confermato l’ordinanza con la quale il TRIBUNALE di FERRARA il 15/6/2022, ha respinto l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confront di COGNOME NOME in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 648 e 624 bis cod. pen. con
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’applicabilità della misura cautelare con gli arresti domiciliari “ordinari” ai dell’art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen.
In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione relazione all’applicabilità della misura cautelare con gli arresti domicil “ordinari” ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di c all’art. 275 bis cod. proc. pen. rielevando che il Tribunale, pure a fronte di u istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari sia ai s dell’art. 89 D.P.R. 309/1990 che ai sensi degli artt. 299 e 284 cod. proc. pen., abbia motivato esclusivamente in ordine alla prima richiesta senza in alcun modo evidenziare le ragioni per le quali non sarebbe “praticabile” la misura degl arresti domiciliari definiti come “ordinari”, anche eventualmente disposti con l forme di controllo previste dall’art. 275 bis. cod. proc. pen.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale del riesame, infatti, che pure ha emesso un provvedimento articolato in ordine alla richiesta principale di sostituire la misura della cus in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 89 D.P.R. 309/1990, omesso di motivare quanto alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari c “ordinari”, anche eventualmente con le forme di controllo di cui alla’rt. 275 b cod. proc. pen., censura che era stata espressamente dedotta con l’atto di appello
Ragione questa per la quale l’ordinanza impugNOME deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugNOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp. att. co proc. pen.
Così deciso 1’8/11/2022