Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41709 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava a COGNOME NOMENOME indagato rapina aggravata e altri reati, la misura degli arresti domiciliari, ordin veniva confermata dal Tribunale di Salerno in sede di riesame; con ordinanza 28 aprile 2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede dibattimentale, sost la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazio Polizia Giudiziaria; a seguito di appello del Pubblico Ministero, il Tribuna riesame di Salerno, con ordinanza del 22 maggio 2023, ripristinava la mis degli arresti domiciliari a carico di NOME.
1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensor COGNOME rilevando che l’indagato era stato sottoposto alla misura degli domiciliari dal 19.11.2021 e che, a differenza di altri indagati, egli ris solo di fatti avvenuti tre anni addietro (23.01.2018); non corrispondeva al che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse sostituito la misura s considerazione del decorso del tempo dal fatto, posto che era invece stato t conto del tempo trascorso dall’applicazione della misura, indicando come ulter elementi di valutazione la emersa non intraneità al cont associativo/delinquenziale dell’indagato ed il rispetto delle prescrizioni
Anche l’affermata intangibilità del giudicato cautelare -prosegue il difen risultava illogica ed apodittica, allorchè si insisteva sulla personalità cri COGNOME e dei suoi rapporti con gli altri indagati, quando invece dall’is dibattimentale era emerso il contrario; illogica era anche la motivazion Tribunale del riesame circa l’attualità della pericolosità a distanza di olt anni dalla commissione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Premesso il consolidato principio secondo cui l’unico tempo c assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della (e che comunque rilevano solo i termini ex art. 303 cod. proc. pen. per cui, se gli stessi non sono decorsi, è irrilevante da quando il soggetto sia dete siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione del originarie esigenze cautelari (da ultimo, Sez.2. n. 47120 del 04/11/2 Attento, Rv. 282590Si), il Tribunale ha richiamato il “giudicato cautel formatosi in seguito all’ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudic le indagini preliminari in data 19.12.2021, confermata dal Tribunale in se riesame, e la mancanza di ulteriori elementi di valutazione rispetto ai prof esaminati, osservando che nell’ordinanza impugnata erano sta
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ingiustificatamente svalutati gli elementi che corroboravano il quadro indiziario e cautelare; su tale motivazione il ricorso propone inammissibili censure di merito
Inoltre, dall’analisi del provvedimento impugNOME non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato come l’indagato abbia riportato una condanna per fatti commessi successivamente a quelli di cui all’ordinanza impugnata, e ritenuto irrilevante il tempo trascorso dall’applicazione della misura, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagNOME dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la valutazione da compiersi è complessiva e riferita alla fattispecie di reato ed alla sua gravità, posta in relazione al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed attualizzata ai fini della prognosi di reiterazione).” (Sez.5, n. 39792 del 29/05/2017, COGNOME, Rv. 271119).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg, esec. cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 12/09/2023