Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46726 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Nocera inferiore il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 18 maggio 2023 dal -tribunale di Napoli
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa dalla Corte di appello di Napoli con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere attivit lavorativa da parte dell’indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
COGNOME era stato sottoposto il 30 Marzo 2020 alla misura della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati di rapina e per alcuni reati fine di rapina aggravata, detenzione di armi e ricettazione; tale misura veniva successivamente sostituita con quella degli arresti donniciliari.
Veniva condanNOME in abbreviato con pronunzia confermata dalla Corte di Appello, che respingeva l’istanza di autorizzazione al lavoro, rilevando l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 284 comma 3 cod. proc.pen., poiché l’imputato vive con la madre e con una sorella che non risulta inabile al lavoro, e percepisce un reddito minimo. Inoltre la
sua allarmante pericolosità sociale risulta incompatibile con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa in orari giornalieri in un comune diverso da quello in cui risiede.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il difensore deducendo :
2.1 contraddittorietà della motivazione laddove si rigetta l’appello, stante la ritenuta assenza di una prova circa la indigenza del l’imputato e del suo nucleo familiare, mentre l’incapacità economica di COGNOME e del suo nucleo familiare si rrcava pacificamente dalla documentazione prodotta e cioè reestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva della madre dell’imputato,che indica quale unica fonte di sostentamento familiare il reddito di cittadinanza.
2.2 Vizio di motivazione nella parte in cui si sostiene che [attività lavorativa incompatibile con le esigenze cautelari, valorizzando la negativa personalità dell’imputato, senza considerare che questi avrebbe dovuto svolgere l’attività di magazziniere,facilmente controllabile dalle Forze dell’Ordine, e che nonostante il lungo periodo di tempo trascorso in misura cautelare non è incorso in violazioni delle prescrizioni cui è stato sottoposto.
3.11 ricorso è generico e manifestamente infondato.
Ai fini dell’autorizzazione all’imputato sottoposto agli arresti domiciliari di assentarsi p svolgere un’attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione d assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti. (Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 13/02/2018 Cc. (dep. 05/06/2018 ) Rv. 273205 – 01)
Nel caso in esame l’autorizzazione è stata respinta con argomentazioni immuni dai vizi denunziati e facendo corretta applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza, mentre il ricorrente invoca una diversa valutazione delle emergenze processuali, che sono state adeguatamente considerate dai giudici preposti, così formulando censure di merito non consentite in questa sede.
Le considerazioni sviluppate dal tribunale non appaiono né manifestamente illogiche né contraddittorie, in quanto correttamente ha valutato la presenza nel nucleo di altri soggetti in grado di contribuire al mantenimento dell’imputato e le difficoltà di tutelare in modo adeguato le esigenze cautelari connesse alla spiccata pericolosità sociale del prevenuto, in ragione anche della distanza dal domicilio dell’attività lavorativa.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende .
Roma 20 ottobre 2023