Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8621 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2025 del Tribunale del riesame di L’Aquila. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 17/11/2025 dal GIP presso il Tribunale di Lanciano nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con condotta consistita nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il Tribunale ha premesso l’esposizione del fatto, come desumibile sulla base degli atti di indagine; rilevando che -all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’indagato e della coniuge NOME COGNOME era stato sequestrato un quantitativo di cocaina suddivisa in cinque buste, rinvenute nel seminterrato e nella cantina della stessa abitazione; ragione per la quale i due occupanti erano stati arrestati in flagranza, con successiva convalida da parte del GIP ed applicazione della suddetta misura coercitiva.
Il Tribunale ha quindi ritenuto pienamente integrato il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, valutando come non credibile la versione alternativa fornita
in sede di motivo di riesame e in base alla quale la sostanza sarebbe stata rinvenuta in un locale di pertinenza condominiale e al di fuori della disponibilità dell’indagato; ha, difatti, evidenziato che la sostanza medesima si trovava presente, come attestato dagli operanti di PG, in una cantina in uso esclusivo ai coniugi COGNOME e la cui chiave era detenuta dalla moglie.
In punto di esigenze cautelari, ha rilevato che -in assenza di un presidio coercitivo -l’indagato avrebbe potuto continuare a utilizzare i propri canali di approvvigionamento per reperire ulteriore sostanza da immettere sul mercato, ipotesi resa credibile dalla assenza di altre e comprovate fonti di sostentamento.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. -la violazione dell’art.273, comma 1 e 1 -bis , cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ha dedotto che il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con le deduzioni spiegate nei motivi di gravame e non avrebbe altresì tenuto conto del principio del favor rei in punto di valutazione delle risultanze probatorie; ha quindi dedotto che la misura si fondava su un unico atto di indagine, ovvero il verbale di perquisizione e sequestro; che la perquisizione medesima era avvenuta all’interno di un locale condominiale e che, presso l’abitazione ovvero presso la cantina, non erano stati invenuti strumenti tipici propri dell’attività di spaccio, aggiungendo che l’indagato era soggetto in età avanzata e non gravato da precedenti specifici; ha quindi ritenuto che la motivazione del Tribunale sarebbe stata carente in ordine alla valutazione della sussistenza di effettivi indizi di colpevolezza in relazione a una detenzione di stupefacente finalizzata all’attività di spaccio.
Ha dedotto che il Tribunale distrettuale non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza degli elementi connotativi del concorso di persone nel reato e alla distinzione tra il medesimo e la fattispecie di connivenza non punibile, omettendo di indicare gli specifici comportamenti attivi del ricorrente nella gestione, occultamento, movimentazione o cessione della sostanza.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all’art.274 cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione senza valutare in modo concreto la personalità dell’indagato, stante la sua condizione di soggetto con solide radici nel territorio, di età avanzata e privo di precedenti specifici.
2.3 Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all’art.275 cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente bilanciato le esigenze cautelari con il sacrificio della libertà personale, non esaminando la potenziale adeguatezza di misure di carattere non custodiale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato il carattere omissivo dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nella parte in cui non avrebbe dato conto delle deduzioni difensive spiegate in sede di procedimento incidentale e tese a negare il dato del possesso della sostanza stupefacente indicata in sede di imputazione provvisoria.
Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame -nel richiamare in modo congruo ed esauriente i dati fattuali ricavabili dal verbale di arresto e da quello di perquisizione e sequestro -ha dato ampiamento conto delle ragioni sottese alla valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza; con motivazione che -alla luce dei principi predetti -deve ritenersi adeguatamente idonea a smentire le generiche deduzioni in punto di ricostruzione alternativa dell’evento.
Difatti, il giudice del riesame ha valutato -secondo modalità intrinsecamente logiche e non idonee, quindi, a essere censurate di fronte al giudice di legittimità -il dato rappresentato dal rinvenimento della sostanza in un locale (cantina ubicata al piano interrato) riscontrata come in uso esclusivo ai coniugi COGNOME e non quindi -e contrariamente alla prospettazione difensiva -della sola coindagata, pur essendo la stessa in possesso della chiave di ingresso.
A tale proposito -e con argomentazione con la quale il ricorrente ha del tutto omesso di adempiere all’onere di necessario confronto – il Tribunale distrettuale ha espressamente dato atto che la circostanza dell’uso comune del locale era stata spontaneamente confermata dagli stessi indagati; ricordando, sotto tale profilo, il principio per cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e anche se non verbalizzate, purché emerga con chiarezza (secondo un dato rimasto privo di contestazione nel caso di specie) la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125).
Conseguendo, dalle predette considerazioni, l’inammissibilità del motivo di impugnazione, in quanto meramente riproduttivo di argomentazioni da ritenersi già adeguatamente prese in considerazione da parte del giudice del riesame.
Anche il secondo motivo di impugnazione, attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile in quanto, per un verso, manifestamente infondato e, dall’altro, del tutto aspecifico.
Sul punto, il Tribunale -con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità -ha congruamente ritenuto doversi formulare un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché una prognosi del tutto negativa in ordine all’attitudine dell’indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, sostanziatesi nella detenzione domestica di un non modesto quantitativo di sostanza stupefacente, ritenuto logicamente come indice dell’inserimento nell’indagato di un canale consolidato di approvvigionamento dall’esterno.
Ne consegue la valutazione di assoluta genericità del motivo, facente riferimento a elementi di fatto palesamente non rilevanti nel caso in esame -rendendo quindi incensurabile la loro mancata presa in considerazione da parte del Tribunale -quali l’età a vanzata del ricorrente e la mancanza di precedenti specifici.
Anche il terzo motivo, inerente alla scelta della misura, è inammissibile in quanto estrinsecamente aspecifico.
A tale proposito, deve rilevarsi che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se -come nel caso di specie congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’indagato medesimo all’effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una misura più gradata (Sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Rv. 271686).
Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l’applicazione di misure non custodiali non potesse ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate l e condotte ascritte, alla luce dell’esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie.
Dovendosi quindi ritenere del tutto generici e aspecifici gli elementi di fatto dedotti dal ricorrente e, anche in questo caso, facenti riferimento alle condizioni soggettive dell’indagato, con specifico riferimento all’età avanzata.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME