Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME che ha chiesto Pannullamento con rinvio.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 3 novembre 2023 del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal sig. NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 9 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che gli aveva applicato la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, ha sostituito la misura con quell degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica in ordine a adeguatezza, proporzionalità e idoneità della misura degli arresti domiciliari.
2.11 ricorso è fondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.si procede nei confronti di NOME COGNOME per più fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish e di acquisto, a fine d cessione, delle medesime sostanze, fatti posti in essere in un arco di tempo che va dal mese di novembre dell’anno 2021 al mese di novembre dell’anno successivo, con conseguente imputazione del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato ai capi da 33 a 41 della contestazione provvisoria;
3.2.incontestati i gravi indizi di colpevolezza (con esclusione del solo reat rubricato al capo 38) e delle esigenze cautelari special-preventive (i considerazione della pluralità, circostanze e modalità esecutive dei reati, del stabilità dell’attività illecita, dell’ampiezza della clientela rifornita, dei pre penali anche specifici dai quali è gravato lo COGNOME, del movente economico, non avendo questi una occupazione stabile, così da far ritenere che traesse dall’illecita attività, almeno in parte, i mezzi di sussistenza), il Tribunal riesame ha ritenuto più adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in considerazione «dei quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente trattati dallo COGNOME (l’uni episodio di una certa rilevanza attiene all’acquisto dei 50 grammi da COGNOME NOME) perlopiù nell’ordine di poche decine di euro o di qualche grammo»;
3.3.il Pubblico ministero ricorrente se ne duole stigrnatizzando la contraddittorietà e la illogicità del ragionamento del Tribunale che, da un lato riconosce l’ampiezza e la stabilità dell’attività illecita dello COGNOME, gravat precedenti penali specifici e mosso da esigenze economiche che legittimano una
prognosi fortemente negativa, dall’altra fa leva sulla movimentazione di quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente per ritenere adeguata la meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari da scontar proprio nel luogo nel quale lo COGNOME aveva imbastito la propria attività: casa sua;
3.4.1a doglianza è condivisibile;
3.5.è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che l’abitazione del ricorrent si identifica con il /ocus commissi delicti contraddittoriamente però ricollocandovelo pur nella consapevolezza dell’esistenza del pericolo di reiterazione del reato, pericolo certamente non eliminabile dalla apposizione del braccialetto elettronico il quale costituisce presidio contro il rischio di evasioni
3.6.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 01/02/2024.