Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a Catania il 15/09/1993
avverso l’ordinanza emessa in data 04/07/2024 dal Tribunale di Catania,
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania – adito in funzione di Giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. – confermava il provvedimento emesso in data 15 maggio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare dello stesso Tribunale con cui veniva rigettata l’istanza difensiva volta al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari da Napoli a Catania
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il COGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità per avere il Tribunale aderito in modo acritico alle conclusioni cui era giunto il Giudice di prime cure e pe
non avere valutato la cessazione delle condotte criminose, il rispetto delle prescrizioni imposte, le sopraggiunte responsabilità genitoriali del Girone e la necessità per lo stesso di coltivare legami affettivi con i suoi congiunti.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITED
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità per manifesta infondatezza.
Giova premettere che il Tribunale di Catania, già adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva provveduto alla sostituzione nei confronti del Girone della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, nonostante la presunzione relativa di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere che assiste il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 oggetto di contestazione provvisoria, ritenendo che il trasferimento domiciliare del sottoposto in luogo distante dalla città di Catania ( dapprima individuato in Montesilvano e poi a Napoli), ov’era radicato il sodalizio e dove operava il clan mafioso COGNOMECOGNOME al quale l’attività di spaccio era connessa, scongiurasse il pericolo di recidiva.
2.1. In tale quadro, i Giudici – nel gravato provvedimento – avevano affermato che l’ulteriore spostamento del domicilio coatto da Napoli a Catania, seppure in luogo distante chilometri dall’abitazione familiare, non fosse compatibile con le esigenze cautelari per l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione a fronte di reati di rilevantissima gra il Girone, stando alla contestazione provvisoria, era partecipe di un’organizzazione strutturata e radicata, che gestiva l’attività di spaccio sull’intero territorio e che vantava solidi legami esponenti del clan mafioso COGNOME (cfr pag. 2 del provvedimento) .
2.2. Inoltre, i Giudici del gravame non si sottraevano dal doveroso scrutinio degli elementi posti a sostegno della istanza rilevando come il rispetto delle prescrizioni annesse alla misura custodiale (d’altronde dovuto pena l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. ), la confessione degli addebiti pronunciata in udienza preliminare (a quanto pare limitata ad un quadro indiziario già consolidato) e la necessità di avvicinamento alla compagna e ai figli (solo genericamente addotta) fossero sicuramente recessivi rispetto alle esigenze cautelari e ciò in considerazione: a) dei precedenti specifici da cui il Girone era gravato; b) della tipologia di attività criminale, perpetrabile anche in una condizione di restrizione domiciliare e anche presso una residenza diversa da quella originaria; c) della indisponibilità presso il domicili catanese di una stabile attività lavorativa, che pure aveva inciso nella valutazione della
sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari in luogo diverso e distante dal /ocus commissi delicti.
2.3. Il percorso logico – argomentativo seguito dai Giudici di merito e posto a fondamento del gravato provvedimento è immune da deficit logici e da vulnus motivazionali, essendo state congruamente ed esaustivamente esposte le ragioni a sostegno del rigetto dell’istanza difensiva. Né le argomentazioni spese dai Giudici- se logiche e congrue- possono essere sostituite dalle differenti valutazioni prospettate dal difensore, essendo consentito in quest sede solo la verifica della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto e preclusa ogni valutazione in fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. – l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.