Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28491 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Locri il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11-07-2023 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il luglio 2023, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria tortferlazedi rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 31 maggio 2023, con il quale era stata disattesa l’istanza volta alla sostituzione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, applicata a COGNOME con riferimento a due imputazioni (capi C6 e C17), aventi ad oggetto due distinti episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi rispettivamente dall’8 febbraio all’8 luglio 2020 e in data 26 agosto 2020.
Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione d legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari ostative al cambio di domicilio del ricorrente, evidenziando che NOME risiede a Platì e che, per mere ragioni contingenti, si trovava nel Comune di Liscate al momento di esecuzione della misura cautelare, ospite di un amico.
Dunque, a differenza di quanto affermato dai giudici cautelari, il ricorrente non ha chiesto di volersi trasferire presso l’abitazione della madre, ma ha chiesto di poter fare rientro nell’abitazione di residenza, dove la madre potrebbe occuparsi delle sue esigenze primarie, essendosi peraltro costei resasi a ciò disponibile.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, non sarebbe spiegato per quale motivo le ritenute esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate solo nel Comune di Liscate e non anche nel Comune di Platì, tanto più ove si consideri, da un lato, che tutti i correi si trovano in regime detentivo custodiale e, dall’altro, che i re ascritti a COGNOME risultano commessi non solo a Platì, ma in tutta Italia.
Con il secondo motivo, è stata eccepita l’inosservanza dell’art. 284 cod. proc. pen., rilevandosi che l’ordinanza genetica non ha imposto all’indagato alcun divieto di dimora in Calabria, divieto che invece implicitamente scaturisce dal rigetto della richiesta del ricorrente di fare rientro nel suo Comune di residenza.
Con memoria del 18 gennaio 2024/ il difensore di fiducia di NOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso, allegando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 22 dicembre 202:3 e ribadendo che i reati contestati nell’operazione “RAGIONE_SOCIALE” sono stati commessi in tutta Italia e anche all’estero, per cui, se l’indagato avesse voluto mantenere i contatti con la rete del traffico degli stupefacenti, lo avrebbe potuto fare ovunque anche dopo il 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
2. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche, la conferma da parte del Tribunale del rigetto della richiesta d variazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di
impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ric:ostruzione dei fatti ovvero, come appunto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/02/2024