Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46734 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 17 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 6 maggio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato continuato di cui all’art. 635 commi primo e secondo cod. peri.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. in ordine alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Secondo la difesa la pena prevista per il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, cod. pen., a seguito della esclusione da parte dei
giudici del riesame dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen. non s compatibile con la misura degli arresti domiciliari.
In particolare, il ricorrente sostiene che, in considerazione del comportame processuale collaborativo, della sostanziale incensuratezza del La COGNOME e de possibile riduzione per la pena in caso di scelta del rito alternativo, irrogata all’esito del giudizio potrebbe essere inferiore ad un anno di reclus
Tale prognosi sanzionatoria sarebbe del tutto inconciliabile con il disp dell’art. 275 comma 2-bis cod. pen. che esclude l’applicazione della custo cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile la dedotta violazione di legge.
Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risul procedimentali, ha ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari «l’ misura tuttora idonea a salvaguardare l’esigenza di difesa sociale e tutela collettività» anche a seguito dell’esclusione della circostanza aggravante d all’art. 61 n. 5 cod. pen.
L’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a soggetto re responsabile del delitto di danneggiamento aggravato, ancorché esso si sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclu stabilito dall’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., è legittima in quanto tale è derogato dall’art. 391, comma 5, cod. proc. pen. nel caso in cui la mi cautelare sia applicata, come nel caso di specie, a seguito di conva dell’arresto.
Deve esser, inoltre, ribadito il principio di diritto secondo cui non si es agli arresti domiciliari il divieto, previsto dall’art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel ca cui il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata superiore a tre anni. Il divieto di applicazione della misura cautelare è, limitato, per espressa previsione legislativa, alla sola custodia in carcere alle misure cautelari meno afflittive (vedi Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Ala Rv. 262377 – 01; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, COGNOME, Rv. 267793 – 01; Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 282802 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili
pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il ricorrente, in data 27 luglio 2023, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della COGNOME_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 20 ottobre 2023.