Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del sul ricorso proposto da NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso i’ordinanZa del 27-09-2023 del Tribunale di Roma; visti oli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
Con ordinanza del 27 settembre 2023,1 1 Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza dei Tribunale di Rieti del 12 settembre 2023, con la quale, nell’ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME, gravemente indiziato di aver commesso una pluralità di episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale !a difesa deduce l’inosservanza dell’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., censurando il difetto di motivazione circa le specifiche ragioni che rendono inidonea la misura degli arresti domiciliari anche con le procedure di controlio a distanza, procedure in grado di contenere il pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
fl ricorso è infondato.
Premesso che ne; caso di specie di specie non è controversa né la valutazione circa gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, nè quella circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelar’, deve osservarsi che anche rispetto all’unico tema contestato, ossia l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il provvedimento impugnato non
Ed invero al riguardo i? Tribunale del riesame ha a delinquere di NOMENOME NOME quale, oltre (relative agii anni 2019, 2021 e 2023) riferite ha proseguito nell’illecita attività di spaccio regime degli arresti domiciliari, misura inadeguata ai fine di contenere la qualificata pericolosità sociale dell’indagato.
presenta alcun vizio di legittimità. rimarcato la spiccata propensione ad annoverare precedenti segnalazioni ai medesimi reati per cui si procede, anche dopo essere stato sottoposto al quest’ultima rivelatasi evidentemente
Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla necessità della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr, ex rnultis Sez. 4, n. 18795 dei 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassaziòne in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta Mo’:Adita della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando Propone censure che riguardino
la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Resta solo da precisare, infine, che le puntuali argomentazioni dell’ordinanza impugnata circa l’insussistenza di valide alternative alla custodia in carcere sottintendono il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari con congegni elettronici di controllo a distanza, risultando in tal senso pregnante il riferimento ai fatto che, pur nella recente vigenza della custodia domestica, l’indagato ha proseguito nei traffici illeciti di sostanze stupefacenti.
In proposito deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 2, n. 43402 de; 25/09/2019, Rv. 277762 e Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463), secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275 bis cod. proc. pen.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di Moatrned deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process ‘ uali. Manda . alle cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Cosi’ deciso ll 05/03/2024