Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33514 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
mra NLA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a New York il 09/01/1976
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Roma del 10 marzo 2025 emessa nei confronti di NOME COGNOME con la quale gli è stata applicata la misura della custodia cautela in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata ad attiv narcotraffico di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a
1), e per i reati fine di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73 stesso decreto n. 309/1990, ascrittigli al capi 8) e 10).
1.1. Il Giudice dell’impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiate poggia sugli esiti delle investigazioni – articolatesi in intercett telefoniche e tra presenti, attività di polizia giudiziaria e dichiarazioni collaboratori, i fratelli COGNOME – che hanno consentito di accertare l’esistenz una associazione che gestiva da oltre quindici anni un imponente traffico stupefacenti con a capo NOME COGNOME fratello del ricorrente, e NOME COGNOME.
Dopo aver ricordato le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia s dinamiche associative facenti capo a NOME COGNOME finalizzate allo spaccio (NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME), peraltro neppure oggetto di censure, il Tribunale si soffermava sul ruolo svolto dal ricorrente, sorretto dalle intercettazioni della piatta criptata Encrochat, acquisite mediante OIE, riferibili alle utenze di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, con riferimento alla custodia di importanti quantitativi cocaina e di somme di denaro presso l’abitazione del ricorrente, sita in INDIRIZZO per conto e nell’interesse dell’associazione facente ca fratello NOME.
L’esistenza del vincolo associativo è stata affermata sulla base della verific stabile durata nel tempo del rapporto di collaborazione, desunta dal contenut delle intercettazioni criptate e dall’importanza del ruolo svolto, fondato s rapporto fiduciario di particolare intensità.
Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale pur dando conto del temp decorso dai fatti e della possibile rottura dei rapporti con il fratello NOME COGNOME dal mese di ottobre del 2023, di cui avrebbe parlato anche NOME COGNOME e quindi della astratta idoneità anche degli arresti domiciliari, non ritenuto adeguata la misura invocata perchè il luogo di esecuzione coinciderebb con la stessa abitazione utilizzata come luogo di stoccaggio della sostan stupefacente, avente un ruolo strategico per gli scopi del sodalizio.
Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell’ 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di gravità indiziaria limitatamente al reato associativo.
Fermo il coinvolgimento del ricorrente nei cc.dd. reati satellite (capi 8,1 12), la difesa si duole della ritenuta partecipazione dell’indagato all’associa criminale evidenziando come i fatti al medesimo ascritti si esauriscano nell’ar temporale di un mese, dal 24 aprile 2020 al 23 maggio 2020, senza alcun vincolo stabile riconducibile all’a ffectio societatis tale da sostanziare la gravità indiziaria per il reato di cui al capo 1). Evidenzia il difensore come con il ricorso per ri si fosse rilevata l’insussistenza dei presupposti per ritenere la sussisten vincolo associativo, avendo l’indagato messo a disposizione alcuni locali del propria abitazione solo in ragione del legame familiare con il fratello senza alc finalità di favorire gli interessi del sodalizio.
A tal proposito si evidenzia il dato incontrovertibile che dalle chat emerge che il luogo di occultamento della sostanza non fosse noto agli altri sodali e ci contraddice la sua individuazione quale base logistica del gruppo.
Inoltre, si osserva che anche dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME emerge che, al di là degli episodi specifici, lo stesso collaboratore non e conoscenza di altre forme di collaborazione da parte di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio d motivazione in punto di esigenze cautelari, tenuto conto che lo stesso Tribunal dopo aver riconosciuto che le stesse potrebbero essere astrattament salvaguardate anche con la misura degli arresti domiciliari, ha poi in mod contraddittorio negato tale possibilità per avere considerato inadeguato il lu indicato per l’applicazione della misura gradata, individuato nella stessa abitazi utilizzata per la custodia della sostanza stupefacente.
In altri termini, si osserva che l’avere espresso una prognosi positiva circ rispetto delle prescrizioni della misura e sulla capacità di autocontrollo da del ricorrente renderebbe ininfluente il luogo di esecuzione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla scelta della custo cautelare in carcere quale unica misura adeguata a salvaguardare le ravvisat esigenze cautelari.
Con riguardo al motivo dedotto sulla valutazione della gravità indiziaria circ la partecipazione del ricorrente all’associazione capeggiata dal fratello NOME COGNOME occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rili che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità d motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando i
sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell’insussis di vizi logici ictu ocull percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
A fronte del limitato sindacato di legittimità sulla logicità della motivazio sulla coerenza delle valutazioni espresse dal Tribunale sulla consapevolezza d parte del ricorrente della rilevanza del contributo offerto agli s dell’associazione e, quindi, sulla sua adesione al sodalizio, riconosciuta anche d altri sodali, il ragionamento sviluppato nell’ordinanza non appare in questa se censurabile.
In particolare, sebbene il legame con il fratello, capo dell’associazione presti anche a letture alternative, potendosi confinare il suo contributo a rapporto di collaborazione prestato solo per un periodo di tempo limitato e senz una condivisione degli scopi dell’associazione, tuttavia, i riferimenti ai contatt gli altri sodali incaricati di trasferire carichi ingenti di cocaina press abitazione o di affidare alla sua custodia somme di denaro correlate al traffic stupefacenti, insieme alla riscontrata disponibilità offerta in m tendenzialmente stabile senza limitazioni o riserve, non possono ritener argomenti affetti da palese illogicità, anche se valutati come indice di un leg associativo, che va oltre il solo rapporto tra stretti consanguinei e si traduce apporto consapevole fornito agli scopi del sodalizio criminale.
Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norm di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma no anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che s risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merit (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. U, 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione del contenuto d conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di gius coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza gravi indizi dell’appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descri nell’incolpazione cautelare.
Per tali considerazioni il primo motivo di ricorso risulta sostanzialment inammissibile.
2. È fondato, invece, il secondo motivo.
È stato già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema scelta della misura che ai fini della affermazione dell’adeguatezza della s custodia cautelare in carcere non basta per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari la pur significativa circostanza che il delitto si consumato nel luogo in cui è stato commesso il delitto, ma è necessario indicar elementi di fatto da cui desumere che l’indagato si sottrarrà all’osservanza d prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi conness all’esecuzione della misura (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Rv. 258832).
Nel caso in esame il Tribunale ha dapprima espresso un giudizio favorevole sull’affidabilità del ricorrente in ordine al rispetto delle prescrizioni della degli arresti domiciliari, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME che riscontrerebbe la intervenuta frattura dei rapporti con il frate NOME, l’interruzione dei contatti con il contesto criminoso collegato ad ambien mafiosi, l’assunzione dal 2023 presso l’AMA e il suo stato di incensuratezza.
Ma è, poi, pervenuto alla conclusione, non sorretta da alcuna conseguenzialità logica rispetto alle predette valutazioni, di non poter accogl la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli ar domiciliari unicamente sulla base della considerazione che la misura andrebbe eseguita nella stessa abitazione messa a disposizione da NOME COGNOME per gli scopi dell’associazione.
In tal modo viene dato rilievo unicamente ad un aspetto fattuale che può assumere significato solo se accompagnato da una valutazione negativa sulle capacità di autodisciplina del soggetto in vinculis, atteso che è innanzitutto la capacità criminale della persona cautelata che rileva e non anche il luogo in cui misura deve essere eseguita.
La individuazione del luogo in cui eseguire la misura degli arresti domicilia può certamente assumere rilevanza nei casi in cui il pericolo di reiterazione reato sia collegato ad una determinata area geografica, ma non quando si tratti attività criminali che possono agevolmente essere svolte anche in ambiti territori diversi e che non appaiono essere vincolate ad un determinato luogo.
Ma, in ogni caso, non può certamente essere la sola individuazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari il criterio assorbente e dec per escluderne l’adeguatezza rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari
In conclusione, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma limitatamente alla valutazione della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter cod.
proc. pen.
Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2025
Il Cons re estensore Il Presidente