Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25066 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Bologna, Sezione Riesame, accoglieva il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza di rigetto dell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della COGNOME, arrestata nella flagranza del reato di furto in abitazione.
Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, l’indagata lamenta violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in punto di adeguatezza della misura perché il fatto non sarebbe, pur rientrando nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624-bis cod. pen., di particola gravità, trattandosi di una condotta consumata nelle pertinenze di un condominio.
Inoltre, la COGNOME aveva subito ammesso gli addebiti e risarcito il danno cagionato, con conseguente sproporzione della misura di estremo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, come risulta agli atti ed è evidenziato dalla pronuncia impugnata, la ricorrente ha riportato tre condanne per evasione, l’ultima delle quali divenuta definitiva prima di cinque anni dalla commissione del reato per cui è processo.
Sicché, nel disporre la misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale del Riesame di Bologna ha fatto riferimento alla disposizione espressa dall’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., secondo cui «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».
Se è vero che, nell’ultima parte, la decisione impugnata assume in modo erroneo come assolutamente ostativa rispetto ad una misura non custodiale l’operatività della richiamata disposizione normativa, tuttavia nella parte precedente della motivazione della pronuncia, il Tribunale del Riesame ha indicato, con argomentazioni congrue, insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità, le ragioni per le quali non potrebbe ritenersi il fatto commesso dalla COGNOME di lieve entità.
In particolare, è stato a riguardo valorizzato che la donna, in compagnia del figlio diciottenne, ha commesso il fatto in pieno giorno forzando il portone di ingresso dello stabile, con un’azione molto rapida, che si è concretata anche nel danneggiamento del portone in ferro del portone, spaventando i condomini che, impauriti, non hanno potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine.
Con motivazione adeguata, di qui, il Tribunale del Riesame ha ritenuto detta condotta spregiudicata ed idonea a suscitare un intenso allarme sociale in quanto i malviventi hanno fatto irruzione in uno stabile condominiale, senza considerare la probabile presenza all’interno dei condomini.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
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