Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ha confermato l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 27 dicembre 2022 di rigetto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, proposta da COGNOME NOME detenuto agli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti), vicenda in relazione alla quale era stato condannato con sentenza di secondo grado alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e per omessa motivazione.
Si deduce che molteplici elementi – non valutati dal Tribunale del riesame – dimostravano l’esiguità dei redditi dei familiari conviventi e la conseguente loro inidoneità a fronteggiare le esigenze di vita del COGNOME, non riducibili al mero sostentamento alimentare e alle spese domestiche ad esso correlate.
I redditi del nucleo familiare erano insufficienti a garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento delle esigenze di vita, aldilà del ristretto catalogo elaborato in passato dalla giurisprudenza.
Le necessità collegate allo stato di assoluta indigenza, infatti, non si esauriscono nella fisica sopravvivenza (vitto, vestiario ed alloggio), ma comprendono ogni altra necessità ritenuta quotidiana grazie all’elevazione degli standards di vita. La misura degli arresti domiciliari non può sopprimere i diritti inviolabili del soggetto, pregiudicandone gravemente la qualità di vita.
Emergeva, peraltro, una carenza motivazionale in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza impugnata non contiene indicazioni in ordine alla concretezza e all’attualità richieste dall’art. 274 cod. proc. pen. nonché alla proporzionalità e all’adeguatezza della misura imposte dall’art. 275 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va osservato che, ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., il giudice della cautela può autorizzare chi sia ristretto agli arresti domiciliari e versi in una «situazione di assoluta indigenza» ad assentarsi dall’abitazione per svolgere attività lavorativa.
Peraltro, sul rilievo dell’eccezionalità della previsione di cui al comma 3 dell’art. 284 cod. proc. pen. – dimostrata dalla configurazione dei presupposti dell’autorizzazione in termini di «indispensabilità e assolutezza» – si è costantemente ribadito che la valutazione degli stessi presupposti deve essere improntata a criteri di particolare rigore (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268852; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, COGNOME, Rv. 263237; Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, Bosco, Rv. 262775).
La condizione di «assoluta indigenza» va riferita ai bisogni primari dell’individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro (Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 273205). La nozione di “bisogni primari” si carica di significati concreti con l’evolversi delle condizioni so ciali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, per l’educazione e per il mantenimento della salute (Sez. 4, n. 10980 del 29/01/2007, COGNOME, Rv. 236194). Ne consegue che non opera un’interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione “pauperistica” dell’assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio) (Sez. 4, n. 10980 del 29/01/2007, COGNOME, Rv. 236194; Sez. 4, n. 9109 del 10/12/2004, dep. 2005, Sgroi, Rv. 230933; Sez. 6, n. 2530 del 01/07/1999, COGNOME, Rv. 214929).
Nel compiere tale valutazione, non possono essere considerate esclusivamente le condizioni economiche dell’indagato (o dell’imputato), occorrendo invece valutare anche la compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto alle ragioni dell’imposizione della misura al grado e alla natura delle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, cit.; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820).
Al fine di valutare la condizione di «assoluta indigenza» dell’imputato, peraltro, va sempre esaminata la situazione reddituale del suo coniuge convivente o del convivente more uxorio (quanto al primo caso: Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010; quanto al secondo caso, implicitamente: Sez. 2, n. 53646 del 2016, cit.).
Con riguardo all’onere probatorio gravante sull’imputato che richieda l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto, occorre un particolare rigore, da parte del giudice, nella valutazione della sussistenza dello stato di «assoluta indigenza», nza tale onere, tuttavia, non può spingersi sino al punto di pretendere una sorta di prova legale di detto stato, mediante la produzione di autocertificazione attestante l’impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le esigenze di vita (Sez. 2, n. 53646 del 2016, cit.; Sez. 2, n. 12618 del 2015, cit.).
2. Tanto premesso, il Tribunale del riesame, con motivazione coerente ed adeguata, ha negato al COGNOME l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto per esercitare un’attività lavorativa, considerando negativamente la presenza all’interno del nucleo familiare di altri soggetti abili al lavoro e disattendendo la tesi difensiva, secondo la quale il detenuto dovesse essere posto in condizione di provvedere alle proprie esigenze di vita, senza gravare sul bilancio familiare.
Nella sentenza impugnata si è poi evidenziato che il COGNOME è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per la partecipazione ad un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.
Tale motivazione appare sufficiente, sicché si sottrae a censure nella presente sede di legittimità, in quanto i giudici della cautela si sono allineati ai predetti princip evidenziando correttamente quanto segue: a) la necessità di valutare con estremo rigore la sussistenza del presupposto dell’assoluta indigenza; b) l’indefettibilità di un’analisi congiunta della consistenza delle condizioni economiche dell’imputato e dei suoi familiari; c) l’impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari mediante il regime attenuato di arresti donniciliari con autorizzazione al lavoro a causa dell’elevato spessore criminale del soggetto, emergente dalla vicenda in oggetto.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.