Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45618 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 10/03/1995
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. COGNOME e letta la memoria dello stesso, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzar rigettava la richiesta del difensore di COGNOME NOME di autorizzare il co tecnico di parte ad accedere presso l’abitazione ove COGNOME si trovava ri in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME eccependo che il giudice aveva negato l’accesso al consulente sostenendo che difensore avrebbe potuto fare da tramite tra il consulente e l’indagato, vio così il diritto di difesa, in quanto nessuna disposizione processuale viet consulente di parte di svolgere accertamenti al di fuori delle vere e pr operazioni peritali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 GLYPH Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazione avverso il decreto in esame; sul punto, la giurisprudenza s occupata prevalentemente dei provvedimenti decisori in materia di istanze colloquio dei detenuti, ritenendo che gli stessi siano “ricorribili per cassaz art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divie di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all’applicazione de custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi)’ (Sez.4, n. 1769 28/03/2024, P., Rv. 286514); ancora, si sono registrati orientamenti difform materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all’indagato, che si t agli arresti domiciliari, dell’autorizzazione ad assentarsi nel corso della g dal luogo degli arresti, ritenuto inoppugnabile in quanto non incidente sulla l personale (e quindi non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost) limitando regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficio non si configura come diritto dell’imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1 COGNOME, Rv. 203319), impugnabile mediante appello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di carattere permanente che incid misura apprezzabile sul regime cautelare, e quindi da qualificare come “ordinan in materia di misure cautelari” (così Sez.4, n. 11406 del 23/02/2016; COGNOME, 266303).
Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle sezioni Unite d questa Corte n. 24 del 3/12/1996 ,dep, 1997, COGNOME, Rv. 206465, che h affermato che ai provvedimenti emessi ai sensi dell’ad 284 terzo comma cod. pro pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativ alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuisc inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla lib personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazi dettate dall’ad 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindac secondo grado anche nel merito; la Corte ha precisato che la predetta discip non trova applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali per il carattere temporaneo e meramente contingente non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio da prendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertanto que della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare provvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento sarà esperibile l’appello ex art. 310 cod. proc. pen.; in caso contrario, si dovr proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’ad. 111 Cost.
Nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nel senso sopra indic posto che con il decreto impugnato il giudice si è limitato a rigettare l’istan a consentire al consulente di recarsi presso l’abitazione del Gualtieri, att ogni richiesta investigativa avrebbe potuto essere formulata dinanzi al pr difensore e riferita da questi al consulente; correttamente, pertanto proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento di diniego maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari applicata.
Venendo al merito della questione, la motivazione del giudice sopr richiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contra inammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di le nozione nella quale rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo” e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’app argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo de requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparen e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Gi il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’ad. 616 c.p.p , con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan
al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/10/2024