Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3387 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3387 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 09/01/1992
avverso l’ordinanza del 12/08/2024 del TRIB.. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Deposita in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
1.Fall COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale tribunale del riesame ha rigettato l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. av l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli domiciliari, disposta in relazione alla contestazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d 309/1990, riferita alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina, pari ad un et del tipo cocaina, pari a grammi 380 presso la propria abitazione.
2.11 ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazi della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine all’adeguatezza della misura cautelare carceraria, non sussistendo alcun pericolo di reiterazione del reato neppure in ambito domestico sebbene la sostanza stupefacente fosse detenuta presso l’abitazione, peraltro, in quantitati diversi da quelli indicati dal giudice. Il giudice non ha valutato adeguatamente neppure lontananza dai luoghi in cui i fatti contestati sono commessi (Genova) dal domicilio presso c sarebbe eseguita la misura domiciliare (Vercelli) e quindi la sua idoneità, ed ha affermato s . in modo assertivo che la persona che si è resa disponibile ad accogliere il ricorrente non ris legata da rapporti di parentela o di amicizia con l’imputato. Infatti, nella dichiarazione di disponibilità, l’ospitante ha affermato di voler aiutare il “connazionale ed amico NOME COGNOME Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorsó.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari cui all’art 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazi esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, COGNOME). presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragio per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, COGNOME, Rv. 191652; Sez.1, 2523 del 26/05/1994, COGNOME, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel mer relative statuizioni.
Nel caso in disamina, il tribunale ha evidenziato l’inadeguatezza degli arresti domiciliari riferimento alla gravità della condotta, concernente quantitativi non modesti di stupefacente diversa qualità e considerato che il reato è commesso proprio nell’abitazione, nonché i precedent penali specifici, per i quali è contestata la recidiva, con conseguente inidoneità della mi domiciliare. Il giudice ha ritenuto inidonee le garanzie di controllo in ordine all’osservanza
misura, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che l’ospitante sia un amico oppure un parente del ricorrente, non essendo chiare le ragioni per cui il dichiarante abbia offerto la p disponibilità ad ospitare l’amico e connazionale NOME COGNOME. GLYPH L’eventualmente inesatta affermazione del giudice non assume GLYPH quindi alcuna rilevanza, essendo ininfluente che l’ospitante sia un parente o un amico del ricorrente.
Sussiste, peraltro, anche una adeguata valutazione, oltre che in tema di proporzionalit della custodia applicata, a fronte della consistente pena inflitta (il ricorrente ha concord appello, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione) e tenendo della recidiva qualificata, anche in relazione alla pretesa adeguatezza della misura degli arr domiciliari in luogo delocalizzato.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a l concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cu all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e piename idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attu e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che rendere altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, ‘a norma dell’art. 616 . cod. proc. pen., non ravvisandosi assenz a di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 d 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all’udienza del 29/10/2024
Il consigliere estensore
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Il Pres ente