Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5373 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 21/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in NOMENOMEXXXXXX9
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 5 n. 17231 del 6/02/2025, ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 30 settembre 2024 con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di NOME per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.
Con la decisione impugnata il Tribunale ha applicato a NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il suddetto reato.
Ricorre NOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
il vizio della motivazione con riguardo alla proporzionalità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche in considerazione del mandato conferito dalla Corte regolatrice, e perchØ il Tribunale non ha effettuato una concreta valutazione del pericolo di recidiva che Ł stato desunto da elementi generici;
il vizio della motivazione con riguardo alla negativa prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 275, comma 2bis , cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Con la citata sentenza n. 17231 del 2025, questa Corte Suprema aveva annullato la precedente ordinanza in ragione della circostanza che si era erroneamente fatto riferimento a precedenti penali dell’indagato, di fatto rivelatisi insussistenti, per fondare il giudizio di proporzionalità e adeguatezza.
Il tribunale del riesame di Palermo ha proceduto a nuovo giudizio sul tema devolutogli, applicando la medesima misura degli arresti domiciliari.
Ciò premesso, la motivazione appare congrua e logica, basata su circostanze di fatto effettivamente riscontrate, non soltanto in ragione della astratta valutazione del titolo del reato oggetto di indagine.
Il tribunale del riesame, non smentito dal ricorrente, ha sottolineato che la condotta tenuta dall’indagato, insieme ai complici, Ł stata particolarmente violenta e brutale, come evincibile direttamente dalla visione del filmato di videosorveglianza, poichØ la persona offesa Ł stata colpita con calci e pugni da tre aggressori che lo attingevano alla testa anche quando si trovava ormai inerme a terra.
Di particolare rilievo, ai fini della valutazione cautelare, Ł stato considerato il motivo dell’agire: la persona offesa, come il ricorso omette di confutare, era semplicemente intervenuta per difendere una ragazza dagli atteggiamenti aggressivi degli indagati (cioŁ, dell’odierno ricorrente e dei complici); la proditoria aggressione Ł stata, dunque, considerata icasticamente dimostrativa della pericolosità dell’indagato e della gravità della specifica condotta.
Si tratta di elementi che sono stati logicamente valutati per fondare il giudizio di proporzionalità e adeguatezza.
Anche il secondo motivo Ł infondato.
4.1. Con valutazione prognostica, non passibile di censura in questa sede per l’esistenza di una logica e adeguata motivazione, il Tribunale del riesame ha escluso che all’indagato, pur incensurato, in assenza di altri elementi a favore, potrà essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.
Tale prognosi Ł stata solidamente ancorata alle valutazioni in tema di prognosi di recidiva e al carattere violento e privo di capacità di autocontrollo dell’indagato.
Si tratta di una valutazione di merito che Ł fondata su specifici elementi prognostici, che il ricorso si limita a non condividere.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.