Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILAZZO il 08/06/1985
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza
. in data 5 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione appellata da
NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt,
23 I.n. 110/75, 697 e 648 cod. pen. e condannato alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, così ridotta per il rito;
Ritenuto che il primo motivo è palesemente infondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, poiché un’arma priva di matricola è da considerarsi
di provenienza illecita alla stessa stregua dell’arma con matricola abrasa, poiché è
dalla carenza di numeri e contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n.
110, si ricava l’oggettiva finalità di impedirne l’identificazione, dimostrando, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la
consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Sez. 1, n. 37016 del
28/05/2019, Rv. 276868; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Rv. 260347);
che il secondo motivo è palesemente infondato, poiché «in materia di reati concernenti le armi, le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo
giacché, pur avendo una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per la cui esclusione – indipendentemente dall’uso al quale gli strumenti stessi sono destinati (nella specie, l’impiego a bordo di un’imbarcazione) – è necessario che l’Autorità amministrativa preposta abbia esplicitamente e preventivamente provveduto in tal senso» (Sez. 1, n. 24114 del 22/03/2019, Rv. 276143 – 01);
che il terzo motivo è meramente rivalutativo, poichè compiutamente argomentata è poi la scelta di escludere i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione del numero di armi oggetto del reato e delle modalità della condotta, oltre che dei precedenti penali dell’imputato;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
Il édnsiglier estensore
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