Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10403 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10403 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
P-T Letto il ricorso proposto dal difensore di fiducia di NOME avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’appello di Palermo del 16/06/2025, di conferma della sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi quattro eric.42, di arresto ed euro 800 ditj GLYPH in relazione all’art. 4 legge n. 110 del 1975, articolato in due motivi in cui si lamenta: 1) erronea applicazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975; 2) illogicità della in relazione all’art. 131-bis cod. pen., p mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
Ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
relativamente all’asserita erronea applicazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, la Corte d’appello si è diffusa (pagg. 2-3) spiegando che gli oggetti sequestrati costituiscono armi improprie in quanto strumenti da punta e taglio certamente idonei ad offendere e che, nella specie, non vi fosse un giustificato motivo avente il carattere di attualità, avuto riguardo alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto;
relativamente al diniego della fattispecie attenuante di lieve entità di cui al comma 3 dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, punto rispetto al quale la Corte d’appello ha correttamente motivato facendo leva sulle concrete modalità del fatto, sulla sua gravità – come rivelata da porto in luogo pubblico di due armi improprie, dotate di sicura offensività – e sulla corretta valutazione, in presenza di specifiche condanne per reati implicanti l’uso della violenza alla persona (art. 337 cod. pen. e 582 cod. pen.), della personalità del prevenuto, conclusione ostativa a ritenere il fatto di particolare tenuità;
Ritenuto che non è consentito neppure il sub-motivo in cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di mancata “assoluzione” ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di censura del tutto inedita, proposta per la prima volta in sede di legittimità (giacché in appello era stata richiesta l’applicazione dell’attenuante di lieve entità e non la causa di non punibilità, come risulta dall’incontestata narrativa dei fatti: pag. 1 sent. app.), ed è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 1, n. 33146 del 20/06/2025, Sottile, non mass. in motiv. § 2.3; Sez. F., n. 28369 del 31/7/2025,
COGNOME e altro, non mass., in motiv. § 1.1), con conseguente declatoria di inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026