Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4650 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte d’appello di Messina – in parziale riforma della pronuncia, in data 17 gennaio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola a salve semiautomatica, modificata in arma da sparo, nonché della contravvenzione di detenzione di cinque cartucce calibro 9 con un ogiva modificata calibro TARGA_VEICOLO – ha rideterminato la pena in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha proposito ricorso articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agi artt. 23, comma 3, e 4 legge n. 110 del 1975 nonché in relazione all’art. 648 cod. pen.
Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale non ha esaustivamente risposto alle osservazioni difensive sulla assenza di capacità offensiva della pistola a salve rinvenuta in possesso dell’imputato. L’ha, infatti, qualificata come arma da fuoco funzion ante nonostante la relazione dell’ispettore della Polizia di Stato abbia accertato che le modifiche apportate non avevano impedito il suo irreversibile danneggiamento, a seguito dell’esplosione del colpo in occasione della prova di tiro.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen.
La Corte di appello, nel ritenere sussistente la recidiva, sia pure specifica e reiterata e non infraquinquennale, e, conseguentemente, operare l’aumento ad essa correlato, ha valorizzato, in via esclusiva, i plurimi precedenti penali dell’imputato e, in p articolare, quello specifico, giudicato con sentenza della Corte di appello di Messina in data 19 marzo 2003.
La sentenza impugnata – oltre a trascurare che il Tribunale di sorveglianza, con provvedimento precedente alla consumazione del reato per cui è intervenuta condanna, aveva dichiarato l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali – non ha valutato in concreto, così come imposto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, se il nuovo delitto è espressione della più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, specie in considerazione dell’ampio arco temporale che lo separa dall ‘unico precedente specifico valorizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, relativo all’idoneità dell’arma, è interamente versato in fatto, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma sollecitando apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità.
Alla sentenza impugnata, che ha escluso il danneggiamento irreversibile della pistola, e quindi la sua inidoneità irreversibile ad essere utilizzata, sulla scorta della relazione tecnica, che ne aveva evidenziato il malfunzionamento, a seguito della prova di tiro comunque conclusasi con il recupero di bossolo e proiettili regolarmente espulsi (ciò che implica la funzionalità originaria), il ricorrente
continua ad opporre una diversa valutazione delle medesime emergenze probatorie, da cui, però desume apoditticamente la definita inservibilità dell’arma a seguito dell’esplosione.
Oltre che plausibili in fatto, le argomentazioni della Corte distrettuale sono ineccepibili anche sul piano giuridico avendo da tempo la condivisibile giurisprudenza di legittimità chiarito che un’arma perde la sua idoneità ad essere qualificata tale solo nel caso di inservibilità completa, che in concreto la privi delle sue caratteristiche, non qualora sia solo temporaneamente inefficiente o e la sua funzione possa essere ripristinata con agevole riparazione, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275465 -01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255686 -01).
Il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’aumento per la recidiva, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, dopo avere correttamente escluso la sussistenza della recidiva infraquinquennale, proprio valorizzando la declaratoria dell’esito positivo di affidamento in prova, i cui effetti favorevoli non possono che essere limitati ai reati per i quali il beneficio era stato concesso, si è riportata alla motivazione fornita su tale punto dal primo giudice, ritenendola non adeguatamente contrastata dalle critiche, invero generiche, formulate nell’atto di appello.
Il Giudice per le indagini preliminari. (pag. 3 e 4), in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01), aveva ritenuto la reiterazione dell’illecito, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di più accentuata pericolosità del suo autore, tenuto conto della natura e del numero dei reati commessi in precedenza (tra gli altri traffici di sostanze stupefacenti, estorsioni, partecipazione ad associazione mafiosa, violazione della disciplina delle armi), della distanza temporale tra i fatti illeciti, in gran parte sanzionati con pene elevate, e dei periodi di lunga detenzione patiti nell’intervallo della loro consumazione. Rispetto a questi elementi di valutazione, il ricorrente nulla di concreto oppone, se non la distanza temporale con il precedente specifico, non ignorata ma considerata recessiva alla luce della complessiva biografia criminale dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sussistenza di profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si liquida in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 21 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME