Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 23/08/1997
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica del 23/06/2023, che aveva
dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 197
n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza baseball in metallo lunga complessivamente sessanta centimetri, strumento utilizzabile per
l’offesa alla persona, detenendola sotto il sedile anteriore destro della propria autovettura e l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. COGNOME
COGNOME articolando due motivi di ricorso, attraverso i quali deduce cumulativamente i vi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penal
in riferimento all’art. 4 legge 110 del 1975, nonché per carenza di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati su
ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato del porto ingiustificato di uno strumento definibile quale arma impropria, in ragione delle not dimensioni e delle caratteristiche strutturali (si tratta di una mazza in metallo), atte a co all’oggetto una elevata potenzialità offensiva; le spiegazioni addotte dall’imputato, peraltro, risultate mutevoli e sono state apprezzate come del tutto incongrue. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi for incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.
A fronte di tali argomentazioni – scevre da vizi logici e giuridici e pr contraddittorietà – non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unic provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi de motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 aprie-2025.