Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/01/1989
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che la censura relativa alla assenza di motivazione in ordine al diniego
di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata avendo la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) argomentato sul punto evidenziando
l’assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuente (l’ammissione dei fatti era avvenuta quando il quadro probatorio a carico dell’imputato era ormai
cristallizzato e la restituzione del bene del bene sottratto era stato il frutto dell’intervento del vigilante) e, di contro, la ricorrenza di elementi negativi
rappresentati dai numerosi precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio e dalla commissione di altro illecito della stessa indole immediatamente
dopo la scarcerazione disposta a seguito di arresto per la tentata rapina oggetto del presente procedimento;
che l’ulteriore doglianza, con la quale si lamenta l’assenza di considerato
motivazione anche in ordine al mancato giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen sull’aggravante dell’avere commesso il
fatto con arma impropria, è parimenti infondata in quanto la Corte di appello, con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, ha espressamente escluso l’invocato e più favorevole bilanciamento in ragione del rilevante” peso specifico” dell’aggravante (utilizzo, a fini intimidatori, di una forbice appuntita e di lunghezza pari a circa 13 centimetri) e la negativa personalità dell’imputato (pag. 4 della sentenza impugnata); così giustificando la soluzione dell’equivalenza come più idonea ad adeguare la pena al caso concreto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.