Arma Impropria e Ricorso in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di lesioni personali aggravate, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si contesta l’uso di un’arma impropria. La decisione sottolinea come la riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consolidando principi procedurali fondamentali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver aggredito un’altra persona, causando lesioni aggravate dall’utilizzo di un oggetto atto ad offendere: una gamba di un tavolo. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ribadito la colpevolezza dell’imputato e la sussistenza dell’aggravante. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’aggravante dell’Arma Impropria
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali.
Il primo motivo contestava l’erronea applicazione della legge penale riguardo alla circostanza aggravante dell’uso dell’arma impropria. Secondo la difesa, mancava un nesso di causalità diretto tra le lesioni riportate dalla vittima e l’uso della gamba del tavolo. In sostanza, si cercava di separare l’azione in due momenti distinti: i colpi sferrati a mani nude e quelli portati con l’oggetto, sostenendo che solo i primi avessero causato le lesioni.
Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambi i motivi presentati dalla difesa.
In riferimento al primo punto, i giudici hanno evidenziato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e puntualmente respinto dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito che l’azione aggressiva doveva essere considerata un unicum, caratterizzato da una continuità tra i colpi a mani nude e quelli sferrati con la gamba del tavolo. Pertanto, tentare di dividere l’episodio in due fasi distinte rappresentava una valutazione di fatto, preclusa al giudizio di legittimità della Cassazione, che può pronunciarsi solo sulla corretta interpretazione della legge.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto aspecifico e privo del necessario “interesse ad impugnare”. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, erano già state concesse all’imputato nel giudizio di primo grado e confermate in appello. La Corte territoriale si era limitata a spiegare perché tali attenuanti non potessero essere considerate prevalenti sull’aggravante contestata, un tema specifico che il ricorrente non aveva affrontato nel suo ricorso. Di conseguenza, la doglianza era infondata e priva di un reale interesse giuridico.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce due principi fondamentali del nostro sistema processuale. In primo luogo, il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le censure devono riguardare violazioni di legge e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e rigettate. In secondo luogo, l’uso di un qualsiasi oggetto per offendere, come una gamba di un tavolo, qualifica tale oggetto come arma impropria e integra la relativa aggravante, specialmente quando il suo utilizzo si inserisce in un’unica e continua azione delittuosa. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Quando l’uso di un oggetto comune come una gamba di un tavolo diventa un’aggravante per arma impropria?
Secondo la decisione, un oggetto comune diventa un’arma impropria quando viene utilizzato per offendere all’interno di un’azione aggressiva continua e unitaria. La Corte ha infatti specificato che non è possibile scindere l’azione tra i colpi inferti a mani nude e quelli portati con l’oggetto, considerandoli parte di un unico contesto delittuoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, configurando un tentativo di riesaminare i fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, uno dei motivi mancava di interesse ad impugnare, poiché le circostanze attenuanti richieste erano in realtà già state concesse.
Si può contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se queste sono già state concesse?
No, non è possibile. La Corte ha stabilito che manca l’interesse ad impugnare se le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute in un precedente grado di giudizio. In questo caso, la Corte d’Appello aveva solo discusso l’impossibilità di ritenerle prevalenti sull’aggravante, un punto che il ricorrente non aveva specificamente contestato, rendendo il suo motivo di ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il 15/09/1978
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dall’uso di un oggetto atto ad offendere;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma impropria lamentando l’assenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite dalla persona offesa e l’utilizzo dello strumento (nella specie, una gamba del tavolo), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato laddove i Giudici di appello hanno escluso che l’azione potesse essere divisa in due fasi ed hanno rimarcato la continuità tra i colpi sferrati a mani nude e quelli portati con la gamba del tavolo);
Considerato che il secondo motivo di ricorso GLYPH con il quale il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – non è sorretto dal necessario interesse ad impugnare ed è aspecifico, dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e la sentenza impugnata ha solo disquisito sull’impossibilità di ritenerle prevalenti sull’aggravante, tema con il quale il ricorrente non si confronta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere estensore