Arma impropria e lesioni: la Cassazione sul porto di martello
L’utilizzo di un’arma impropria durante un conflitto fisico può aggravare sensibilmente la posizione di un imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per lesioni personali e porto ingiustificato di un martello, ribadendo i criteri di ammissibilità dei ricorsi e la valutazione delle circostanze attenuanti.
I fatti e il contesto del reato
La vicenda trae origine da un episodio di violenza in cui l’imputato ha utilizzato un martello per cagionare lesioni a un’altra persona. Oltre al reato di lesioni personali, è stato contestato il porto ingiustificato di tale strumento, considerato a tutti gli effetti un’arma impropria quando portato fuori dal contesto lavorativo o domestico senza una valida ragione. La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna di primo grado, spingendo la difesa a ricorrere in sede di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno analizzato i motivi del ricorso, focalizzati principalmente sulla contestazione del porto del martello e sulla richiesta di applicazione dell’attenuante della provocazione. La Corte ha rilevato che le doglianze difensive non presentavano elementi di novità, limitandosi a riprodurre censure già ampiamente vagliate e respinte con motivazioni congrue nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il porto dell’arma impropria
Un punto centrale della decisione riguarda la qualificazione del martello come strumento atto a offendere. La legge punisce chiunque porti fuori dalla propria abitazione oggetti che, pur avendo una destinazione d’uso lecita, possono essere usati per l’aggressione. In assenza di una giustificazione plausibile legata a necessità lavorative o di trasporto, il porto configura un reato autonomo che si somma a quello di lesioni.
Il diniego della provocazione
La difesa ha tentato di invocare l’attenuante della provocazione per ridurre l’entità della pena. Tuttavia, i giudici di merito avevano già escluso la sussistenza di un fatto ingiusto altrui tale da scatenare una reazione proporzionata. La Cassazione ha confermato che tale valutazione spetta al giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di questioni già risolte, l’atto è considerato privo della specificità necessaria. Inoltre, la Corte ha sottolineato la correttezza giuridica nell’identificare il martello come arma impropria nel contesto specifico dell’aggressione, confermando la responsabilità penale dell’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il porto di strumenti potenzialmente offensivi richiede sempre una giustificazione oggettiva. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la severità con cui l’ordinamento tratta i ricorsi manifestamente infondati. La protezione dell’integrità fisica resta prioritaria rispetto a tentativi difensivi basati su interpretazioni soggettive delle circostanze attenuanti.
Quando un comune attrezzo da lavoro viene considerato un’arma impropria?
Un attrezzo come un martello è considerato arma impropria quando viene portato fuori dall’abitazione o dal luogo di lavoro senza un giustificato motivo e utilizzato per offendere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi nel merito e comporta solitamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Si può ottenere uno sconto di pena se si è stati provocati?
Sì, l’attenuante della provocazione può ridurre la pena, ma deve essere provato che il reato è stato una reazione immediata a un comportamento ingiusto della vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42031 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42031 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali commesso con l’uso di un’arma impropria (capo A), nonché per il porto ingiustificato della suddetta arma (capo B);
Considerato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 2, pag. 4 sul porto ingiustificato del martello; paragrafo 3, pag. 5 sul diniego della attenuante della provocazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023