Arma Impropria: Quando un Semplice Bastone Diventa Reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema tanto comune quanto delicato: la qualificazione di un oggetto di uso quotidiano come arma impropria. Il caso specifico riguardava un individuo condannato per aver portato in un luogo pubblico un bastone in legno, ma con caratteristiche tali da renderlo potenzialmente offensivo. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per valutare la pericolosità di un oggetto e la personalità del suo possessore.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato nei gradi di merito per il reato di porto abusivo di armi. L’oggetto del contendere era un bastone in legno che, secondo le risultanze del verbale di arresto e le fotografie agli atti, presentava una ‘punta ricurva ed in ferro’. Questa caratteristica è stata ritenuta decisiva dai giudici per classificarlo non come un semplice bastone da passeggio, ma come uno strumento idoneo ad arrecare offesa alla persona, e quindi una vera e propria arma impropria.
L’imputato presentava ricorso in Cassazione, contestando sia la qualificazione dell’oggetto sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Arma Impropria e la sua Valutazione
La Suprema Corte ha rigettato le doglianze del ricorrente, ritenendole generiche e infondate. I giudici hanno confermato che la motivazione della Corte d’Appello era del tutto logica e giuridicamente corretta. La descrizione fattuale del bastone, dotato di una punta metallica ricurva, era sufficiente a giustificarne la riconducibilità al novero delle armi improprie.
Il punto centrale è che la legge non punisce il possesso dell’oggetto in sé, ma il portarlo in un luogo pubblico senza un giustificato motivo. La valutazione sulla natura di arma impropria si basa sulle caratteristiche concrete dell’oggetto, che lo rendono utilizzabile per l’offesa alla persona. In questo caso, la punta in ferro trasformava un comune bastone in uno strumento con un’accresciuta capacità lesiva.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Particolarmente interessante è l’analisi della Corte sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla ‘allarmante personalità’ dell’imputato, gravato da precedenti condanne per delitti contro la persona e il patrimonio. A ciò si aggiungeva la peculiare dinamica dell’episodio per cui si procedeva.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), il giudice può basare la sua valutazione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). In questo caso, la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti, è stata ritenuta un elemento prevalente e sufficiente a negare il beneficio. Le obiezioni del ricorrente su questo punto sono state liquidate come di ‘tangibile ed assoluta genericità’.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce due concetti chiave: primo, la natura di un oggetto come arma impropria dipende dalle sue caratteristiche oggettive che ne aumentano la potenziale offensività; secondo, il passato criminale e la personalità del reo sono elementi determinanti che un giudice può legittimamente usare per negare un trattamento sanzionatorio più mite, anche a fronte di un reato di per sé non gravissimo.
Quando un bastone può essere considerato un’arma impropria?
Un bastone è considerato un’arma impropria quando le sue caratteristiche oggettive, come la presenza di una punta in ferro ricurva, lo rendono uno strumento idoneo e utilizzabile per arrecare offesa a una persona.
È sufficiente la sola personalità del colpevole per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte il giudice può negare il riconoscimento delle attenuanti generiche basandosi anche su un solo elemento, ritenuto prevalente, tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, come l’allarmante personalità del colpevole desunta da precedenti condanne.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la decisione dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragi sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordi al porto in luogo pubblico di un bastone in legno, la cui riconducibilità al n delle armi improprie è stata congruamente motivata in ragione delle risultan del verbale di arresto dell’imputato, ove lo strumento è descritto come bastone in legno con punta ricurva ed in ferro», e delle fotografie in att concorrono ad individuarlo quale oggetto idoneo, ed utilizzabile all’occorren per arrecare offesa alla persona;
che la Corte di appello ha, inoltre, spiegato, in termini logicamen giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti gener discende dalla considerazione dell’allarmante personalità di COGNOMECOGNOME gravato d condanne per delitti contro la persona ed il patrimonio, oltre che dalla pecu dinamica che ha caratterizzato l’episodio oggetto di addebito;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canon che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze atten generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi ind dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determin meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinent alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esec di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, R 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la Corte di appello escluso la recidiva;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.