Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44886 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44886 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di ISERNIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Isernia, che, in esito a dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli a 582 e 585 cod. pen., commesso il 19 settembre 2(120, per intervenuta remissione di querela, previa esclusione della circostanza aggravante dell’uso di armi.
1.Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Campobasso, che ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 569 comma 1 cod. proc. pen. sulla scorta della perseguibilità d’ufficio del delitto contestato, tratta lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma impropria, una spazzola per capelli.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumen atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condott lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa” (sez.5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R., Rv.267713 sez.5, n. 26059 del 02/05/2019, G., Rv. 276132; sez.5, n. 17942 del 07/02/2020, COGNOME, Rv. 279174).
La motivazione della sentenza è affetta da violazione di legge, perché, pur dando atto dell deposizione della persona offesa, che ha riferito di essere stata colpita “con una spazzola ch l’imputata aveva in mano durante la lite” – con le conseguenti lesioni contesta nell’imputazione, costituite da ferita lacero-contusa alla regione sopra-cigliare sinistra affermato che tale oggetto non rientrerebbe “tra quelli elencati nell’art. 585 c.p.”.
Né può essere condivisa l’assimilazione, adombrata nelle argomentazioni della sentenza impugnata a sostegno della pronuncia liberatoria, tra il concetto di ‘arma” di cui all’art comma 2 n. 2) cod. pen. e quello di “oggetto atto ad offendere”, il cui porto in luogo pubblic vietato soltanto qualora privo di “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 4 comma 2, seco parte, L. n. 110 del 1975, dal momento che il possesso di un oggetto qualsiasi cessa di essere “giustificato” quando esso sia utilizzato come strumento di aggressione fisica (così in pa motiva Cass. sez.5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv.261017).
2.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Isernia.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, il 03/10/2023
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Il Presidente