Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione del difensore di COGNOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 luglio 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto d’armi in luogo pubblico e ricettazione.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME NOME, eccependo la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui affermava che la difesa nei motivi di appello avesse dedotto che la comparazione del DNA fosse “insufficiente RAGIONE_SOCIALEa qualità indiziante laddove la comparazione non è stata fatta attraverso il prelievo RAGIONE_SOCIALEa sostanza biologica RAGIONE_SOCIALE‘imputato dopo il delitto bensì utilizzando i dati già risultanti nella banca dati del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE“; era stata sollevata una questione completamente differente, in quanto si era sollecitata una pronuncia esclusivamente sulla capacità dimostrativa del tipo di esame scientifico utilizzato dagli inquirenti (test di compatibilità genetica TCG) che certamente non era equiparabile al più noto esame del DNA -così come erroneamente sostenuto nelle sentenze di merito- ma utilizzato solitamente in campo medico per la ricerca di anomalie genetiche tra campioni di DNA; precisa che COGNOME aveva confermato di conoscere il coimputato COGNOME e di essere stato più volte a bordo RAGIONE_SOCIALEa Mercedes del primo (utilizzata durante la rapina), per cui la cosiddetta prova derivante dal profilo genetico poteva essere considerata al più un indizio privo di particolare pregio probatorio; quanto alla descrizione RAGIONE_SOCIALEe fattezze compatibili di uno dei rapiNOMEri con quelle di COGNOME NOME, il difensore rileva non solo che tutti i rapiNOMEri avevano agito con il volto travisato, ma anche che COGNOME era affetto da una vistosa zoppia; nulla avevano aggiunto le intercettazioni disposte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Il difensore eccepisce che la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta di cui al capol) era stata desunta da imprecisi ed improbabili elementi, visto ce ci si era basati solo su congetture investigative e il giudizio si era sostanzialmente basato sull’erroneo convincimento che la “concordanza positiva” del profilo genetico del ricorrente con quello estrapolato da alcuni oggetti rinvenuti nella Mercedes utilizzata durante la rapina equivalga alla assoluta compatibilità dei DNA repertati, nonché sulla comparazione antropometrica di alcuni filmati RAGIONE_SOCIALEa rapina estrapolati dal sistema di videosorveglianza con alcune foto di COGNOME prelevate dai suoi profili social; su quest’ultimo punto, la sentenza di appello aveva omesso di motivare su come da un profilo social presente su internet fosse stato possibile raggiungere il convincimento che le fattezze fisiche del ricorrente fossero
compatibili con quelle del rapiNOMEre, tanto più che i rapiNOMEri avevano agito travisati e con il volto coperto; sulla zoppia del ricorrente, la Corte di appello aveva ritenuto il difetto “molto leggero”, ma ciò non escludeva che i giudici di merito avrebbero avuto il diritto/dovere di rivedere il filmato RAGIONE_SOCIALEa rapina per poter attestare maggiore attenzione alla evenienza dedotta.
1.3 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 192 comma 2 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 10 e 14 L. n. 497/74: nessuna prova vi era che si trattasse di una vera arma e non di un’arma giocattolo, visto che ci si era basati solo sula percezione da parte RAGIONE_SOCIALEe vittime del reato.
1.4 Il difensore eccepisce l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione agli artt. 12-14 L.n.497/74 poiché non era stata riconosciuta l’ipotesi del porto illegale di arma assorbente quella di detenzione.
1.5 Ulteriore censura da muovere alla sentenza impugnata era riferita all’indiscrimiNOME diniego alla richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, non essendo stato considerato il comportamento tenuto da COGNOME, che aveva partecipato attivamente a tutte le udienze, illustrando la proprie versione dei fatti.
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME.
2.1 Il difensore lamenta l’assenza di elementi certi dai quali desumere la mera consapevolezza da parte del prevenuto in merito alla provenienza illecita RAGIONE_SOCIALEe autovetture Hyundai e Mercedes utilizzate dai compartecipi per spostarsi dall’area napoletana a quella di Battipaglia, autoveicoli ove non era mai stata riscontrata la presenza di COGNOME; non vi era inoltre alcuna emergenza processuale che potesse condurre a ritenere quale tra i soggetti aveva ricevuto il bene ricettato.
2.2 Quanto al reato di porto e detenzione in luogo pubblica di arma comune da sparo, il difensore eccepisce che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non si rivelava coerente al canone RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen. , visto che la Corte di appello, per ritenere che si trattasse di un’arma comune da sparo e non di un’arma giocattolo, aveva fatto riferimento ad una “comparazione statistica di questo genere di reati”, ritenendo idonea allo sparo un’arma mai sequestrata, né identificata e valorizzando quanto “non dichiarato dai testimoni presenti, che non avevano “mai neppure adombrato di aver pensato ad una pistola che non fosse pienamente idonea allo sparo”.
2.3 Il difensore lamenta l’omessa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche nella loro massima estensione, non avendo considerato la Corte di appello che l’imputato aveva ammesso le proprie responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è COGNOME soltanto relativamente al motivo del reato di cui al capo 2)
1.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. .Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato diversi elementi per giungere alla conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna, tra cui non solo la comparazione tra comparazione del suo profilo genetico con quello di alcuni degli indumenti rinvenuti sulla Mercedes utilizzata per la rapina, ma anche il raffronto tra le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente sul luogo dei fatti e quelle estratte non solo dal profilo social, ma anche dalle foto segnaletiche di COGNOME (elemento sul quale non vi è alcuna censura in ricorso) e i numerosi contatti tra COGNOME con il coimputato COGNOME e la madre del coimputato COGNOME in orari prossimi a quello RAGIONE_SOCIALEa rapina; la Corte ha anche ritenuto irrilevante, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità, itrriletante la leggera zoppia di COGNOME.
1.2 Generica era la richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche contenuta nell’atto di appello, in cui si faceva riferimento soltanto “all’ottimo comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato” (senza specificare in cosa sarebbe consistito) ed alla “sua età non più giovanile”; in ogni caso, la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (contenuta a pag.14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME COGNOME limitatamente al secon motivo proposto.
2.1 I primi due motivi di ricorso contrappongono alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello contenuta a pag.11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata inammissibili motivi di merito, proponendo una rilettura degli elementi fattuali non consentita in quest sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli eleme fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, rite maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamen razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., se n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260
2.3 Quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato la violenza particolarmente elevata posta in essere dagl imputati, e in modo particolare da COGNOMECOGNOME si deve quindi rilevare che la mancata concessione del beneficio risulta adeguatamente visto che il giudice, a fronte specifica richiesta RAGIONE_SOCIALE‘imputato volta all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti in questio ha indiato plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza ch abbia comportato la stretta necessità RAGIONE_SOCIALEa contestazione o RAGIONE_SOCIALEa invalidazio degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Se Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01),
2.4 Fondato è il motivo di ricorso relativo al reato di detenzione e porto armi in luogo pubblico proposto da COGNOME e da COGNOME (anche se COGNOME non aveva proposto il motivo in appello, beneficia comunque RAGIONE_SOCIALE‘effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
La Corte di appello si è infatti limitata ad affermare che .”…seppure det pistola non è stata rinvenuta (e quindi sequestrata) dagli investigatori, nondimeno avuto riguardo alla complessità e relativa organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto delittuoso, mancanza di certezze, debba (“NUMERO_DOCUMENTO,, per ragioni di inferenza logicogiuridica, privilegiarsi senza dubbio la strada RAGIONE_SOCIALEa pistola-arma vera e non quel residuale (e ciò in un quadro anche di comparazione statistica di questo genere d reati), RAGIONE_SOCIALEa pistola arma-giocattolo. Del resto, né il RAGIONE_SOCIALE Torraca, titolare RAGIONE_SOCIALEa in cui è avvenuta la rapina, né alcun dipendente o avvento-e che ha riferit RAGIONE_SOCIALE‘arma, ha mai neppure adombrato di aver pensato ad una pistola che non fosse pienamente atta allo scopo”.
Tale motivazione deve ritenersi inidonea a fondare la responsabilità per i reati di detenzione e porto d’armi in luogo pubblico contestati al capo 2), posto che si basa su semplici congetture e su una prova negativa, cioè su quanto non hanno dichiarato dalle persone presenti alla rapina, quando invece sarebbe stata necessaria la sussistenza di dichiarazioni relativi alla percezione, da parte RAGIONE_SOCIALEe persone offese o degli operanti che hanno visioNOME le immagini di videosorveglianza, di essere in presenza di una vera arma e non di un’arma giocattolo; il semplice uso o porto fuori RAGIONE_SOCIALEa propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvista di tappo rosso non è infatti prevista dalla legge come reato, assumendo rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante.
Pertanto, considerata l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo 2) (il motivo sul concorso tra porto e detenzione di armi deve ovviamente ritenersi assorbito), con eliminazione RAGIONE_SOCIALEa relativa pena di mesi otto di reclusione ed C 334,00 di multa (sulla pena inflitta a titolo di continuazione di anni uno di reclusione ed C 500,00 di multa deve essere operata la riduzione per il rito), con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo2) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 8 di reclusione ed C 334,00 di multa, determinando la pena finale in anni 6 e mesi 4 di reclusione ed C 3.666,00 di multa.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 31/01/2024