Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40739 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40739 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale, in data 27/06/2019, il Tribunale di Rimini aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di cui agli artt. 110 co pen., 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1 lett. d) e comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Rimini sino al 28 ottobre 2017 (capo A) nonché del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. n.309/90 commesso in Rimini e Sogliano sino a data antecedente e prossima al 27 ottobre 2017 (capo C).
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza con unico motivo, per mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione con espresso riferimento agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1 lett. I), n.1 cod. proc. pen. in ordine all’accertamento e alla valutazione della prova della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1 lett.d), T.U. Stup., in contrasto con le richieste formulate dalla difesa dell’imputato i sede di gravame, senza adeguata e pregnante motivazione. La difesa si duole del fatto che la Corte di appello abbia confermato quanto disposto dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell’aggravante del fatto commesso da persona armata, ignorando le argomentazioni avanzate nell’atto di appello. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe adattato gli elementi essenziali dell aggravante al caso concreto; nell’atto di appello si era evidenziato come l’oggetto definito «sciabola» in sede di perquisizione dagli agenti operanti fosse, per caratteristiche, per destinazione e per modalità di custodia, un utensile destinato alla falciatura della cannabis in sede di raccolta, non potendosi quindi ritenere arma in senso stretto e dovendosi ricondurre nell’alveo degli strumenti da giardinaggio. Dal verbale di perquisizione si poteva evincere come tale oggetto, al pari di un paio di forbici da giardinaggio, di una falce o di un falcet fosse custodito accanto ad altri attrezzi per la floricoltura, tra cui forbic giardiniere e altri utensili funzionali all’attività di potatura, falciatura e r della marijuana. I principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte territoriale n sarebbero pertinenti al caso in esame, in quanto la detenzione dell’oggetto non era espressiva della pericolosità del soggetto agente, trattandosi di strumento la cui funzione non era quella di offendere o minacciare. La Corte di appello avrebbe dovuto chiarire il concetto di arma e per quali ragioni, nel caso concreto, la detenzione dello strumento in sequestro integrasse l’aggravante contestata, anziché riproporre il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado ignorando le allegazioni difensive. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello si è soffermata sulle deduzioni difensive evidenziando come l’aggravante in esame presupponga il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell’arma in capo alla stessa persona, senza che sia necessaria una finalizzazione dell’arma alla realizzazione della condotta concernente lo stupefacente.
La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità richiede, per la configurazione dell’aggravante, la mera continuità spazio-temporale tra la detenzione di sostanza stupefacente e la detenzione dell’arma (ex plurimis, Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep.2018, Feretti, Rv. 272150 – 01; Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Cozzolino, Rv. 249574 – 01). L’elemento che rende più grave la condotta e il suo disvalore è, infatti, ravvisabile, analogamente all’aggravante prevista dall’art.625 n.3 cod. pen. per il furto, nella possibilità per il detentor servirsi dell’arma per difendere il possesso dello stupefacente (Sez. 6, n. 3414 del 23/01/1996, Pescione, Rv. 204511 – 01). Data tale opzione ermeneutica, risulta evidente la congruità della motivazione offerta nella sentenza impugnata rispetto alle allegazioni difensive, ove si consideri che la circostanza che l sciabola fosse detenuta presso il deposito degli attrezzi utilizzati per l coltivazione non esclude il disvalore della contestuale detenzione dello stupefacente e della sciabola, così come valorizzato dai giudici di merito.
2.1. La possibilità di qualificare la sciabola quale arma, piuttosto che come arnese per il giardinaggio è questione di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. L sentenza di appello va letta, peraltro, sul punto, unitamente alla conforme sentenza di primo grado, nella quale si era chiaramente specificato che la sciabola, definita «non affilata, ma appuntita», potesse essere utilizzata quale strumento atto ad offendere.
2.2. I giudici di merito hanno, dunque, esplicitato le ragioni per le qual hanno qualificato come arma lo strumento rinvenuto presso la coltivazione, senza che tale qualificazione possa essere disarticolata dalle allegazioni difensive circa la destinazione dello strumento al giardinaggio in quanto nella nozione di arma rientrano quegli oggetti che, indipendentemente dal fatto che possono essere utilizzati per scopi pacifici e innocui, possano in determinate circostanze
essere utilizzati per offendere (Sez. 5, n.51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 261729 – 01, in fattispecie concernente l’aggravante di cui all’art.585, comma 2 n.2, cod. pen.).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023