Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49243 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49243 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 dicembre 2014 il Tribunale di Bari, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 2 anni di reclusione e 1.000 euro di multa, pena sospesa, per il delitto dell’art. 10 I. 14 ottobre 1974, n. 497, p deteneva all’interno della propria abitazione un’arma automatica a raffica ti Skorpion, funzionante e munita di caricatore con 18 cartucce calibro 7 e 65.
Con sentenza del 26 settembre 2022 la Corte di appello di Bari, sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, perché i giudici del merito hanno ritenuto l’arma detenuta dall’imputato come “tipo guerra” anziché quale “arma comune da sparo”; ciò che determina il carattere bellico di una munizione o di un’arma non è il suo utilizzo da parte delle Forze armate ma il possesso di una spiccata potenzialità offensiva che la distingue dall’arma comune da sparo; altre armi simili alla Skorpion hanno ottenuto la certificazione di essere armi comuni da sparo, liberamente importabili e commerciabili in Italia.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, perché la qualificazione giuridica del fatto come arma comune da sparo non è stata considerata dal giudice in sede di determinazione della pena.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, che deduce la non corretta qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto motivo non formulato in appello, proposto per la prima volta di fronte alla Corte di Cassazione, e non sottoposto, pertanto, alla previa valutazione del giudice del merito.
La (asserita) erronea qualificazione giuridica del fatto non è, infatti, rilevabile d’ufficio dalla Corte di legittimità se non entro i limiti in cui il fatto sia s storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 6, Sentenza n. 6578 del 25/01/2013, COGNOME, Rv. 254543: La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell’imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da concussione in corruzione, perché dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito).
Se è vero, infatti, che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato è punto della decisione che può essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tuttavia tale tardiva deduzione soffre inevitabilmente dei limiti di
cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazione di merito.
Quando infatti il tema della riqualificazione giuridica è introdotto come motivo nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto deve necessariamente essere quello ricostruito dai giudici del merito, che non è suscettibile di letture alternative. Nel caso di specie, la sollecitazione difensiva alla derubricazione poggia su aspetti in fatto, peraltro piuttosto vaghi (la somiglianza delle caratteristiche dell ‘ arma con altre in libera vendita; le recenti determinazioni del banco prova sulla commerciabilità di alcune tipologia di arma) che non sono stati dedotti alla Corte d ‘ appello, e che non è possibile per il giudice di legittimità apprezzare dalla ricostruzione in fatto delle pronunce di merito. Nè la ricostruzione difensiva si impone comunque con quell ‘ immediata evidenza che non supera ogni dissenso anche solo di tipo logico. Il motivo è, pertanto, inammissibile.
2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile.
Si tratta, infatti, di motivo completamente diverso da quello sul trattamento sanzionatorio che era stato formulato in appello, che era fondato sulla incensuratezza dell ‘ imputato (e, quindi, si muoveva entro i limiti della cornice edittale del reato di detenzione di arma da guerra), mentre quello proposto nel ricorso per cassazione è consequenziale alla richiesta di riconoscere la erroneità della qualificazione giuridica del fatto (e, quindi, è volto ad ottenere la applicazione della diversa cornice edittale del reato di detenzione di arma comune da sparo).
Anche a prescindere dalla inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. per mancata proposizione al giudice di appello, il mancato accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, in ogni caso, la dichiarazione di manifesta infondatezza anche del secondo.
Ai sensi dell ‘ art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o
Così deciso il 11 ottobre 2023.