Pistola Flobert: Per la Cassazione è Sempre un’Arma Comune da Sparo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su due aspetti cruciali del diritto penale: i limiti probatori derivanti dalla scelta del rito abbreviato e la corretta qualificazione giuridica di una pistola tipo ‘Flobert’ come arma comune da sparo. La decisione sottolinea come certe scelte processuali abbiano conseguenze definitive e come la natura di un’arma dipenda dal suo meccanismo di funzionamento, più che dalla sua potenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la condanna basandosi principalmente su due argomentazioni: in primo luogo, lamentava la mancata ammissione di una rinnovazione dell’istruttoria in appello, ovvero una nuova perizia balistica; in secondo luogo, sosteneva che l’arma in questione, una rivoltella calibro 6 ‘Flobert’, non dovesse essere classificata come arma comune da sparo.
I Motivi del Ricorso: Prova e Qualificazione dell’Arma
L’imputato ha basato il suo ricorso per cassazione su due pilastri:
1. Vizio procedurale: La Corte d’Appello avrebbe errato nel negare una nuova perizia, richiesta per accertare le caratteristiche dell’arma.
2. Errata applicazione della legge penale: L’arma, a dire del ricorrente, non possedeva la potenza (superiore a 7,5 joule) richiesta dalla legge per essere considerata un’arma comune da sparo.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarandoli entrambi inammissibili.
L’Analisi della Corte: Limiti del Rito Abbreviato e la Natura dell’Arma
La Suprema Corte ha smontato le argomentazioni difensive con un ragionamento logico e giuridicamente ineccepibile, fondato su principi consolidati.
Sul Rito Abbreviato e la Rinnovazione della Prova
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché l’imputato aveva scelto di essere processato con rito abbreviato. La Cassazione ha ricordato che tale scelta processuale implica la rinuncia al diritto alla prova. Di conseguenza, la richiesta di una nuova perizia in appello non costituisce un diritto, ma una mera ‘sollecitazione probatoria’. Il giudice d’appello ha piena discrezionalità nel decidere se integrare o meno il materiale probatorio, e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Sulla Qualificazione della Pistola Flobert come Arma Comune da Sparo
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui una rivoltella ‘Flobert’ è, per sua natura, un’arma comune da sparo. La sua qualificazione giuridica non dipende dal superamento della soglia di energia cinetica di 7,5 joule.
Ciò che rileva, ai sensi della legge n. 110 del 1975, è il meccanismo di funzionamento: l’arma funziona tramite l’esplosione di un proiettile causata dalla detonazione di un innesco. Questo è sufficiente per classificarla come arma da sparo. La questione della sua concreta efficienza o potenza è una valutazione di merito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non può essere rivalutata in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una netta distinzione tra questioni di procedura e questioni di merito. La scelta del rito abbreviato è una porta che, una volta varcata, preclude la possibilità di contestare il quadro probatorio esistente attraverso nuove acquisizioni, salvo casi eccezionali a discrezione del giudice. Sul piano sostanziale, la Corte ha applicato un principio di diritto ormai granitico: la definizione di arma comune da sparo per una pistola Flobert è legata alla sua tipologia costruttiva e al suo principio di funzionamento, non a un dato numerico come la potenza in joule, che è invece rilevante per altre categorie di strumenti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che le scelte strategiche processuali, come quella del rito abbreviato, hanno conseguenze significative e spesso irreversibili sui diritti della difesa. In secondo luogo, chiarisce definitivamente che il possesso di una pistola ‘Flobert’, anche se di modesta potenza, integra il reato di detenzione di arma comune da sparo, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La sua pericolosità è presunta dalla legge in base al suo meccanismo, e non è necessario dimostrare il superamento di alcuna soglia di energia.
È possibile chiedere una nuova perizia in appello se si è scelto il rito abbreviato in primo grado?
No, la scelta del rito abbreviato implica la rinuncia al diritto alla prova. Una richiesta di nuova perizia in appello non è un diritto, ma una semplice sollecitazione la cui ammissione è a totale discrezione del giudice, e un eventuale diniego non è contestabile in Cassazione.
Una pistola calibro 6 ‘Flobert’ è considerata un’arma comune da sparo?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, questo tipo di rivoltella è classificata come arma comune da sparo perché il suo funzionamento si basa sull’esplosione di un proiettile mediante la detonazione dell’innesco.
La potenza inferiore a 7,5 joule esclude la classificazione di una pistola Flobert come arma da sparo?
No. Per le armi il cui funzionamento è basato sulla detonazione, come la rivoltella Flobert, il superamento della soglia di energia di 7,5 joule è irrilevante ai fini della loro classificazione come armi comuni da sparo. Questo requisito si applica ad altre categorie di strumenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso, in cui si censura la decisione della Corte di appello in pun mancata rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto, una volta scelto il rito abbrevi e definito il giudizio in primo grado con tale rito, la richiesta di perizia, o di supplemento p diventa una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all’istante quel diri alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo. Il m accoglimento di tale richiesta non può costituire, pertanto, vizio censurabile ex art. 606, com 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, 276395; conforme Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, COGNOME, Rv. 255566), nè la deduzione del vizio può tornare sotto forma di critica alla motivazione con cui il giudice ha ritenuto di non disp l’integrazione d’ufficio del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione tramite il abbreviato, perché l’esercizio del potere del giudice dell’abbreviato d’integrazione della prova sé non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/20 dep. 2022, Pazienza Rv. 282395);
il secondo e terzo motivo, tra di loro sovrapponibili, sono a loro volta inammissibil quanto in contrasto con orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell’art. 2, legge 18 apri 1975, n. 110, la rivoltella calibro 6 “Flobert”, il cui funzionamento postula l’esplosion proiettile mediante detonazione dell’innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superament meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla norma per altre categorie di armi” (Sez. n. 32696 del 05/11/2020, COGNOME, Rv. 279995 – 01; conforme Sez. 1, n. 11578 del 02/06/1982, COGNOME, Rv. 156450-01), mentre l’efficienza all’uso dell’arma in esame costituisce questione di merito del processo, non ulteriormente rivalutabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
GLYPHIl residente