Arma Clandestina: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Troppo Generico
L’Ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su contestazioni generiche e fattuali. Il caso riguarda il possesso di un’arma clandestina e la decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, pena la declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i fatti e le motivazioni di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per la detenzione di un’arma clandestina. L’arma, una pistola con un colpo in canna e il numero di matricola abraso, era stata ritrovata accuratamente nascosta nel vano motore della sua automobile, precisamente nella vaschetta dell’acqua del tergicristalli.
Durante un controllo di polizia, l’imputato aveva mostrato un comportamento agitato e sofferente, tentando di eludere l’ispezione. La targa del suo veicolo era inoltre parzialmente coperta. Una volta scoperto, forniva dichiarazioni contraddittorie sulla provenienza dell’arma: prima sosteneva di averla acquistata per difendersi da terzi che lo avevano aggredito, poi ammetteva di essersi auto-lesionato e di possedere la pistola da circa trent’anni, recuperata dopo la morte del padre.
L’imputato presentava ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello e la violazione di diverse norme del codice penale e di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le censure sollevate dal difensore non erano altro che doglianze generiche e di mero fatto, manifestamente infondate. Inoltre, il ricorso si limitava a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni logico-giuridiche precise, che smontano punto per punto le argomentazioni della difesa.
Genericità e Prova della Colpevolezza sull’arma clandestina
I giudici hanno innanzitutto ribadito che le emergenze probatorie rendevano pacifica la responsabilità penale dell’imputato. Le sue stesse dichiarazioni, palesemente inattendibili e contraddittorie, invece di scagionarlo, hanno finito per confermare l’ipotesi accusatoria. La Corte ha sottolineato come una serie di elementi oggettivi dimostrasse la piena consapevolezza dell’illeceità della condotta:
* L’abrasione della matricola: un chiaro segno della provenienza illecita dell’arma.
* L’occultamento accurato: nascondere la pistola nel vano motore dimostra la volontà di sottrarla a eventuali controlli.
* Le condizioni dell’arma: era ben manutenuta e pronta all’uso, con un colpo già in canna.
* Il comportamento dell’imputato: l’agitazione, il tentativo di fuga e la targa coperta hanno rafforzato i sospetti delle forze dell’ordine.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, non lasciavano spazio a dubbi sulla colpevolezza del ricorrente.
Valutazione della Pericolosità Sociale e della Recidiva
Un altro punto centrale del ricorso riguardava la richiesta di esclusione della recidiva, contestata per via dei numerosi precedenti penali dell’imputato, sebbene alcuni fossero datati. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che la condotta fosse espressione di una accresciuta pericolosità sociale. Nonostante i vari periodi di detenzione, l’imputato aveva continuato a delinquere, dimostrando una spiccata propensione a violare le norme della convivenza civile. La presenza di condanne per reati gravi come furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, rapina ed estorsione ha giustificato ampiamente il mancato riconoscimento delle attenuanti e la conferma della recidiva.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo di Cassazione: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. I ricorsi devono sollevare questioni di diritto precise e non limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici dei gradi precedenti. La decisione evidenzia come la combinazione di prove oggettive (il ritrovamento dell’arma, le sue condizioni) e soggettive (il comportamento dell’imputato, le sue dichiarazioni) possa creare un quadro accusatorio solido e difficilmente scalfibile da doglianze generiche. Infine, viene confermata l’importanza dei precedenti penali nella valutazione complessiva della personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti e del giudizio sulla recidiva.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando le censure sollevate sono mere doglianze di fatto, generiche, manifestamente infondate o riproduttive di profili già correttamente esaminati e respinti dalla corte precedente.
Quali elementi dimostrano la consapevolezza del possesso di un’arma clandestina?
La consapevolezza è dimostrata da plurimi fattori, tra cui: l’abrasione del numero di matricola dell’arma, le sue accurate modalità di occultamento, il fatto che fosse carica e pronta all’uso, e il comportamento agitato e teso a sottrarsi al controllo tenuto dall’imputato.
Perché la Corte non ha escluso la recidiva nonostante i precedenti penali fossero datati?
La recidiva non è stata esclusa perché la nuova condotta è stata ritenuta espressiva di un’accresciuta pericolosità sociale. I numerosi e gravi precedenti penali hanno dimostrato che l’imputato, nonostante le pene già scontate, ha continuato a delinquere, mostrando una proclività a violare le norme di pacifica convivenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43528 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LONDRA( GRAN BRETAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alle doglianze contenute nell’appello e della violazione degli artt. 533 cod. proc. pen, 62-bis, 99 comma 4 e 133 cod. pen. – perché, oltre a essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: – sulla base delle emergenze probatorie può ritenersi pacifico l’acquisto dell’arma clandestina da parte di COGNOME e, quindi, la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato; invero, le dichiarazioni rese dall’imputato in ordine al tempo e alle modalità di ricezione dell’arma (lo stesso dapprima dichiarava di aver acquistato la pistola per difendersi da terzi soggetti, che gli avevano inferto dei tagli alle braccia; poi successivamente, riferiva di essersi auto-lesioNOME e di essere entrato in possesso della pistola, una prima volta, trent’anni addietro e, una seconda volta, dopo la morte di suo padre) nella loro inattendibilità confermano l’ipotesi accusatoria; – l’arma è stata rinvenuta all’interno del vano motore (in particolare occultata nella vaschetta dell’acqua per il parabrezza) del veicolo in uso al ricorrente, in discrete condizioni d’uso e con un colpo in canna, dunque sottoposta alla dovuta manutenzione nel corso del tempo e pronta per essere utilizzata; – la rilevata abrasione del numero di matricola dimostra ex se la consapevolezza della provenienza illecita della res da parte del suo possessore, consapevolezza altresì confermata dalle accurate modalità di occultamento, dal fatto che la targa del veicolo fosse parzialmente coperta e dal comportamento dell’imputato che tentava di sottrarsi al controllo di P.g. e si dimostrava durante lo stesso agitato e sofferente, tanto da determinare i sospetti delle forze dell’ordine che procedevano all’ispezione del veicolo; – deve essere disattesa la richiesta di esclusione della recidiva, in ragione dei numerosi precedenti penali, seppur datati (fra cui rilevano condanne per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, rapina ed estorsione), essendo la condotta posta in essere espressiva di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, il quale, nonostante i vari periodi di espiazione delle pene inflittegli nel corso del tempo, ha continuato a delinquere, dimostrandosi proclive alla violazione delle norme di pacifica convivenza sociale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.