Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4414 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4414 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 0010BMV) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 07/04/2025, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA, in data 26/09/2024, nei confronti di COGNOME NOME confermava la condanna in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra perchè “incamiciate” ovvero “full metal jacket” (artt. 81 cpv. e 4 I. n. 895 del 1967), detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandes perchè con matricola abrasa (artt. 81 cpv. c.p., 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975) e ricet della medesima (art. 648 CP), riducendo la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla munizioni da guerra delle munizioni TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO “full metal jacket”, è inammissibile alla stre costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il proiettile munito di incamici effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente d calibro, poiché l’adozione di detta caratteristica conferisce all’arma un’aggressività non comp con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo” (ex nnultis, Sez. 1, n. 51880 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067 – 02);
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all’ soggettivo della ricettazione perchè l’arma vene acquisita per difesa personale, è inammissi perchè manifestamente infondato e generico. Si è da tempo chiarito che «il possesso di un’arm clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 197 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenie illecita dell’arma» (ex nnultis Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868);
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al tra sanzionatorio, è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezion giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena l determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 55 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. In una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in re alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran l superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dar dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congr equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delin (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determina causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versame della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025