Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20683 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 28/07/1993
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
14-13-.-G-r-eefteltrde -ctrrederrdo ‘ GLYPH l’inammissibilità del ricorso.
udito il
Si da atto che nessun difensore è presente, nonostante lo stesso abbia fatto pervenire richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza con cui, in data 19 settembre 2016, il G.u.p. del Tribunale di Cosenza, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME colpevole dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, di cui al capo di imputazione a), e di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, di cui al capo b), e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale e non menzione. Quindi, previo assorbimento dei reati di cui al capo a) in quelli di cui al capo b), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato in ordine al reato di detenzione di arma clandestina perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione di legge.
Rileva che il suo assistito risulta essere stato trovato, all’esito di perquisizione personale, in possesso di una penna-pistola calibro 22, sprovvista di matricola o contrassegno idoneo ad identificarla, priva di munizioni; e che nessuna perizia ha accertato la reale funzionalità dell’arma.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si osserva che, considerato l’assorbimento dei reati di cui al capo a) in quelli di cui al capo b), il porto di arma clandestina doveva ritenersi assorbito dalla detenzione illegale e ne doveva, conseguentemente, essere dichiarata la prescrizione.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME deposita memoria scritta, con la quale anticipa le proprie conclusioni, chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile, in quanto reiterativo, generico e manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione.
La sentenza impugnata, a fronte di analogo rilievo difensivo contenuto nell’appello, dà conto dell’accertamento sull’arma eseguito dagli operanti di P.g., della sua esaustività e del fatto che non vi sia motivo di ritenere che la stessa non fosse funzionante.
Il ricorrente si limita a contestare genericamente, nei termini di cui sopra, tali argomentazioni, senza indicare alcun elemento dal quale emergerebbe la non funzionalità dell’arma.
1.2. Inammissibile, in quanto non solo manifestamente infondato ma neppure dedotto con i motivi di appello, è il rilievo, poi, sull’assorbimento del porto di arma clandestina nella detenzione della stessa arma e, quindi, sulla prescrizione anche del porto di arma clandestina.
Detto motivo verosimilmente muove da un errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza di secondo grado, in cui si afferma che il reato di cui al capo b) deve ritenersi assorbito in quello di cui al capo a) anche per quanto riguarda la fattispecie del porto, in contrasto con quanto di cui al dispositivo – da ritenersi prevalente sulla motivazione successivamente depositata – in cui correttamente si afferma l’assorbimento dei reati di cui al capo a) (detenzione e porto di arma comune) in quelli di cui al capo b) (detenzione e porto di arma clandestina), da intendersi come assorbimento della detenzione nella detenzione e del porto nel porto.
E ciò in conformità a Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La, Rv. 270902, secondo cui i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtù dell’operatività del principio di specialità – non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo (la Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che l’operatività del principio di specialità presuppone l’unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una pluralità di condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di
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un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell’arma medesima).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi
di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.