Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45540 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che In cecso thieden4k:1
Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore E’ presente l’avvocato COGNOME NOME P. P. del foro di TARANTO in difesa di
COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 20 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 25 ottobre 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Taranto all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 4.757,14 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 5 aprile 2022 in Taranto e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
capo B) porto di arma clandestina, ai sensi degli artt. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 72 d.lgs. 6 settembre 2011., n. 159 (capo b), perché, entro i tre anni dall’esecuzione della misura di prevenzione personale emessa dal Tribunale di Lecce con provvedimento del 31 dicembre 2018, aveva portato in luogo pubblico una pistola clandestina e priva di segni identificativi, ottenuta mediante fabbricazione e modificazione di una pistola scacciacani, a cui era stata alterata la canna in modo da renderla idonea a fare fuoco con proiettili calibro 9 e 380;
capo C) ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen. (capo c), perché, per procurare a sé o ad altri un profitto, aveva ricevuta l’arma clandestina di cui al capo b;
capo D) artt. 678-679 cod. pen., perché aveva detenuto senza licenza e senza le prescritte cautele, avendo omesso di effettuare la relativa denuncia all’Autorità, materiale esplodente costituito da un manufatto del tipo “bomba carta”.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il verbale degli operanti non poteva costituire prova diretta e rappresentativa della sussistenza del reato di cui al capo b, in quanto non era plausibile affermare che l’oggetto occultato dall’imputato nella fioriera fosse “metallico”, così come riferito dal teste escusso.
Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe attribuito natura probatoria al verbale de quo solo per la tipologia del mezzo di prova impiegato, senza considerare la sua natura indiziaria sostanziale.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener coni:o nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 648 cod. pen., 24, 27 e 111 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con
riferimento al reato di cui al capo c, si sarebbe limitata ad accertare la consapevolezza in capo all’imputato dell’origine delittuosa dell’arma sequestrata – e, quindi, della sussistenza del relativo reato di ricettazione – solo in forza della mancata allegazione di elementi dai quali desumere che la stessa era stata modificata dall’imputato e non da terzi, in violazione del quadro costituzionale e sovranazionale in materia di valorizzazione del silenzio serbato dall’imputato nel corso del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del verbale di arresto della Questura di Taranto, era possibile evincere che i poliziotti intervenuti avevano visto l’imputato occultare con una manovra fulminea in una fioriera un oggetto metallico di colore scuro. Gli operanti, infatti, avevano rinvenuto subito dopo all’interno della fioriera la pistola sequestrata.
Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che i poliziotti erano intervenuti nel momento in cui l’imputato, alla loro vista, aveva avuto un’andatura sospetta, prima di disfarsi dell’arma, come anche evidenziato dalla visione delle riprese di videosorveglianza, dalle quali si evinceva la condotta fortemente sospetta tenuta da COGNOME:
La Corte di appello, quindi, ha evidenziato che, a fronte di tali dati, il reato di porto di arma clandestina doveva ritenersi perfezionato, anche considerando che l’imputato non aveva saputo fornire una ricostruzione alternativa dei fatti e, in particolare, non aveva saputo indicare quale altro oggetto avesse riposto nella fioriera.
Pertanto, ne discende il rigetto della censura, risolvendosi la stessa in una doglianza volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze probatorie, al di fuori dellpfiegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, e risultando come tali estranee al sindacato di legittimità, anche considerando che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prov circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di merito, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868).
La Corte di appello, pertanto, ha sul punto fornito una motivazione ineccepibile nel momento in cui ha evidenziato che l’accertato porto di arma clandestina aveva perfezionato anche il reato di ricettazione della stessa, posto che l’imputato non aveva saputo allegare una versione alternativa dei fatti, in forza della quale sarebbe stato possibile affermare che lo stesso non aveva ricevuto da terzi l’arma clandestina.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11/07/2023