Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte d’appello di Trieste ha confermato quella pronunciata nei riguardi di NOME COGNOME dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Udine, in data 18 febbraio 2021, che – in esi giudizio abbreviato – l’aveva condanNOME alla pena di un anno e sei mesi reclusione e 1.600,00 euro di multa per i reati di detenzione e porto di a clandestina, un fucile da caccia del tipo combiNOME basculante a due cann rispettivamente TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO e 32, avente la matricola abrasa (capo c), in detto r assorbito quello di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967 , contestati al dell’imputazione.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito la riconducibilità de fucile all’imputato era fondata su di un grave compendio indiziario costituito dalla presenza in loco dell’imputato, cacciatore, nascosto tra la vegetazione pressi della baita di sua proprietà, a pochi metri dal roveto dove era rinvenuto il fucile; li) dalle condizioni dell’arma, ritrovata senza alcun seg ruggine, ovvero tracce di foglie o rami, indicative di un abbandono recente; i dal rinvenimento nella baita di COGNOME di un dispositivo copri-ottica per fu compatibile con la canna montata sull’arma clandestina rinvenuta.
Il Giudice di appello, inoltre, provvedendo su istanza dell’imputato sostituzione della pena detentiva breve con quella alternativa, escludeva prognosi favorevole alla stregua dei precedenti specifici e della ricaduta n condotta della medesima specie, nonostante l’avvenuta precedente fruizione di benefici in relazione all’esecuzione della pena.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che affida a tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza dell’articolo 192, comma 2, cod proc. pen. e vizio di motivazione in punto di esistenza di indizi gravi prec concordanti a carico dell’imputato.
Il giudice di appello, come quello di primo grado, avrebbe disatteso il dett della norma appena richiamata e, con motivazione viziata da illogicità, ritenuto ricorrente responsabile del reato ascrittogli di detenzione e porto di clandestina, omettendo di considerare che il fucile era stato ritrovato a quattro metri dal luogo ove l’imputato era stato notato dagli agenti della Guar forestale e che nessuno di costoro aveva mai visto l’imputato disfarsene.
Si sarebbe, inoltre, trascurato che il ricorrente è un cacciatore, titol armi regolarmente denunciate, sicché egli non aveva alcuna necessità d detenere e portare fuori dalla propria abitazione un fucile clandestino.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’inosservanza degli articoli 133 133bis cod. pen. nonché il correlato vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione interna
I giudici di merito, in aderenza al principio enunciato dalle Sez. U, n. 415 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), hanno correttamente ritenuto il reato di cui al capo a) assorbito in quello contestato al capo c), ma sare conseguentemente errato l’aumento ex art. 81 cod. pen. inflitto al ricorrente.
2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione, in punto di mancata sostituzion della pena detentiva con quella alternativa.
Il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena sarebbe unicamente fonda sulle precedenti condanne, risalenti nel tempo, in spregio alla ratio della riforma Cartabia, ispirata all’incentivazione della sostituzione delle pene detentive c misure alternative; ciò tanto più necessario nel caso dell’odierno ricorre condanNOME ad una pena di gran lunga inferiore rispetto al limite che consent l’accesso alle misure alternative.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo è inammissibile, siccome a-specifico, meramente reiterativo di analoga censura, adeguatamente vagliata dal Giudice di appello e comunque, manifestamente infondato.
A confutazione della censura, rileva il Collegio come il compendio indiziario sia stato valutato con rigore dalla Corte territoriale e possieda i requisit gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, pe concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenza impugnata, che riguardano: i) il luogo e le condizioni di ritrovamento del fucile clandestino, roveto, situato a breve distanza tanto dalla baita del ricorrente che dal luogo egli si trovava al momento dell’arrivo delle Guardie Forestali; il) l rinvenime nella baita di un copri-ottica compatibile con la canna montata sul fucile. A fro dell’obiezione difensiva (riprodotta pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo cui detto copri-ottica era compatibile con i fucili regolarmente detenu da COGNOME, i Giudici di merito hanno osservato – con motivazione non manifestamente illogica – che detto dato era del tutto irrilevante, poiché n baita non era stato rinvenuto nessuno di tali fucili; dunque sul luogo dei fat
era un unico fucile, abbandoNOME di recente e ritrovato a pochi metri da dove trovava NOME, e un unico copri- ottica, compatibile con detta arma, ritrov nella vicinissima baita di proprietà dell’imputato.
La sentenza di appello, inoltre, con argomenti scevri da aporie razionali, identificato uno specifico movente della condotta di abbandono del fucile da part del cacciatore, ossia la necessità di questi di disfarsi di un’arma avente matricola abrasa, sia una canna non in regola rispetto all’attività veNOMEri fine di evitare sanzioni severe, anche sotto il profilo amministrativo.
Il ragionamento dei Giudici di merito è stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dall giurisprudenza di legittimità, racchiuso nella necessità della valutazione glob e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, d 2018, COGNOME, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, COGNOME., Rv. 271228; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941), al fine di accertare la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun ind isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo attribuire il reato all’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè co alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alterna pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro n risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della norm razionalità umana.
Alla luce dell’operato apprezzamento unitario, nel caso che ci occupa, perdono sostanza le singole obiezioni del ricorrente, sul fatto che i verbalizz non l’abbiano visto nell’atto di disfarsi dell’arma ovvero che non siano s trovate munizioni per fucile, avendo il Giudice di appello peraltro, anche su de punto, congruamente motivato, evidenziando come l’imputato poté allontanarsi per ben due volte dal luogo del controllo e, così, celare le munizioni.
Del pari inammissibile, perché errato in diritto, è il secondo motivo ricorso.
Coerentemente con l’insegnamento delle Sezioni Unite La Marca, citate dallo stesso ricorrente, i Giudici di merito hanno ritenuto che i reati di detenzio porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in vi dell’operatività del principio di specialità – non potessero concorr rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubbli aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo; di qui l’assorbimento di ciascuno dei reati contestati al capo a) in quelli di cui al capo c).
I residui reati di detenzione e porto di arma clandestina possono, invec concorrere ed è per tale ultimo reato che i Giudici di merito hanno infli l’aumento ex art. 81 cod. pen. a titolo di continuazione interna, relativament capo c).
E’, infine, privo di pregio anche il motivo con cui il ricorrente lament mancata sostituzione della pena detentiva.
4.1. In proposito non è superfluo precisare che, quanto al giudiz prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edittale e l’assenza di condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitu disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giud tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condanNOME quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzio «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarann adempiute dal condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella pi idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condanNOME con il mino sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applica della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discreziona del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qu intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, n 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponìbili anche alle nuove sanzi sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordin la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
Se è vero, infatti, che il d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sulla legg del 1981 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo delle sanzi sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche testo attualmente vigente, l’art. 58 citato richiede al giudice che debba valu se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall’ar del codice penale».
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i preceden penali dell’imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Si è, in proposito, altresì chiarito che, in tema di sostituzione delle detentive brevi previste dall’art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di c richiesta l’applicazione inidonea alla rieducazione del predetto non è tenut compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell’11/10/2023, Palumbo, 285381).
4.2. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello – con motivazione sintetica ma adeguata – ha ritenuto l’inefficacia rieducativa di qualsivoglia sanzio sostitutiva valutando la personalità dell’imputato, alla stregua dei preced specifici e del reato, della stessa indole per cui è condanna.
La valutazione così compiuta, logicamente motivata, resiste ai rilievi a specifici del ricorrente.
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità dello stesso consegue, in forza del disposto dell’art. 6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, d tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Il Consigliere estensore
o
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Presidente