Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32894 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32894  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello l’DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 22/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22.4.2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha deciso su una richiesta di riesame di NOME COGNOME, cui il g.i.p. del Tribunale di Nola in data 11.4.2025 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di porto, detenzione e ricettazione di arma clandestina.
In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, di cui nella richiesta difensiva era stata sostenuta l’insussistenza per tutti i reati per i quali si procede, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica e ha ricostruito la dinamica dei fatti in contestazione, rilevando che il 9.4.2025, a seguito di notizie di fonte confidenziale, agenti del commissariato di Nola procedevano al controllo di un autocarro condotto da NOME COGNOME, sottoponendolo a perquisizione e rinvenendo in una sacca di tela, occultata sotto il sedile lato passeggero, una pistola modificata con caricatore privo di cartucce TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO35 senza codice identificativo. La perquisizione si estendeva con esito negativo anche al domicilio, dove la madre dell’indagato, sentita a sommarie informazioni, riferiva che l’autocarro era nella disponibilità esclusiva del figlio, con lei convivente: questa circostanza veniva ribadita anche da COGNOME nell’interrogatorio di garanzia, nel quale negava però gli addebiti ipotizzando che ignoti avessero nascosto l’arma nel suo veicolo. Si accertava, inoltre, che l’arma era una pistola a salve priva di matricola, cui era stata modificata la canna in modo da renderla perfettamente funzionale allo sparo con proiettili calibro TARGA_VEICOLO.
Il  Tribunale ha ritenuto che questi elementi fondino la gravità indiziaria a carico dell’indagato, essendo provato che egli detenesse e portasse in luogo pubblico l’arma, da ritenersi funzionante, e che fosse anche a conoscenza della provenienza delittuosa della pistola, recante la canna modificata e priva del numero di matricola: la cancellazione del
segno distintivo Ł sufficiente a comprovare la consapevolezza della provenienza delittuosa da parte dell’agente.
I  giudici del riesame hanno anche considerato inverosimile la versione difensiva dell’indagato, giacchØ egli stesso ha dichiarato che il veicolo fosse nella sua esclusiva disponibilità.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
Il ricorso premette che la difesa aveva eccepito con la richiesta di riesame che non fossero state eseguite prove per stabilire il funzionamento dell’arma, non essendo sufficiente il richiamo ad una prima disamina della pistola eseguita in una non meglio precisata armeria in loco. Peraltro, lo stesso Tribunale ha ritenuto che quella iniziale verifica fosse suscettibile di approfondimento, ma senza chiarire in che termini e quali limiti caratterizzassero il primo sommario controllo.
Il difetto di motivazione – continua il ricorso – riguarda anche il reato di ricettazione, in quanto la difesa aveva evidenziato che non sussistevano elementi per stabilire che le modifiche apportate all’arma non fossero state eseguite dallo stesso indagato, nel qual caso avrebbe dovuto escludersi il reato sussidiario di cui all’art. 648 cod. pen. Sotto questo profilo, il riferimento del tribunale all’assenza di matricola – per dimostrare l’elemento soggettivo – Ł inconferente, in quanto la pistola caricata a salve ne Ł notoriamente priva.
Con requisitoria scritta trasmessa il 4.6.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, osservando che le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; nel caso in esame, il ricorrente oppone argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, offrendo una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
1 Deve premettersi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01).
Ciò premesso, deve rilevarsi, quanto alla censura relativa al mancato espletamento di una consulenza tecnica sull’arma, che il Tribunale del riesame, privo di poteri istruttori, ha fatto  congruamente  riferimento  ad  un  accertamento  eseguito  da  un’armeria nell’immediatezza  del  rinvenimento  della  pistola,  che  ne  ha  attestato  il  perfetto
funzionamento dell’arma.
La circostanza che i giudici definiscano tale disamina come ‘suscettibile di approfondimento’ non Ł idonea a escluderne la rilevanza, anche perchØ l’ordinanza impugnata dà atto – non smentita sul punto dal ricorso – che la verifica condotta in armeria abbia fatto precisamente emergere caratteristiche e meccanismi di funzionamento dell’arma, di guisa che si può escludere che l’accertamento fosse connotato da sommarietà o approssimazione tali che la sua utilizzazione determinasse una non consentita deroga allo standard probatorio da rispettarsi nella fase cautelare.
I giudici del riesame hanno proceduto ad una corretta valutazione degli indizi allo stato degli  atti  e  hanno  dato  adeguatamente  conto  della  idoneità  delle  attuali  risultanze investigative  a  fornire  riscontro  alla  prospettazione  accusatoria.
Di contro, il ricorso non adduce, in proposito, elementi concreti che siano suscettibili di inficiare la ricostruzione coerentemente ricavabile dalle risultanze processuali disponibili.
Quanto, poi, alla censura relativa alla configurabilità del reato di ricettazione, essa si fonda essenzialmente su una ricostruzione alternativa del fatto, che si risolve nella prospettazione di un diverso significato da attribuire agli elementi presi in considerazione nella decisione, mediante l’indicazione di parametri di valutazione ritenuti dal ricorrente maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dai giudici del riesame.
Si tratta, pertanto, della sollecitazione di una rilettura del fatto, che Ł preclusa al giudice di legittimità.
Peraltro, tale ricostruzione alternativa non trova alcun aggancio nelle risultanze investigative, giacchØ l’ordinanza dà atto che l’indagato ha negato in radice gli addebiti: dunque, l’ipotesi secondo cui avrebbe ricevuto l’arma ancora a salve e l’avrebbe lui stesso modificata Ł meramente congetturale, e come tale inidonea a legittimare una spiegazione diversa del fatto che escluda il valore indiziante degli elementi finora acquisiti in sede di indagini.
Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
GiacchØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si  deve  disporre ex art.  94,  comma  1ter ,  disp.  att.  cod.  proc.  pen.,  che  copia  del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove Ł attualmente ristretto NOME COGNOME.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. M;anda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME