Arma Clandestina: La Cassazione sulla Trasformazione di una Pistola a Salve
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1611 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità e rilevanza nel diritto penale: la qualificazione di una pistola a salve modificata come arma clandestina. Questa decisione ribadisce un principio giuridico consolidato, chiarendo i confini tra un oggetto di libera vendita e un’arma da sparo illegale, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. L’analisi della Corte offre spunti importanti per comprendere come la giurisprudenza interpreti la pericolosità intrinseca di tali strumenti alterati.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari che, riformando una precedente condanna, aveva rideterminato la pena per un imputato a un anno e sei mesi di reclusione e 1.800 euro di multa. Le accuse riguardavano il reato di spaccio di lieve entità (previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti) e la detenzione di un’arma.
Nello specifico, l’arma in questione era una pistola a salve, originariamente inoffensiva, che era stata artigianalmente modificata per poter sparare proiettili veri. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando due motivi principali: l’errata applicazione della legge penale sia in relazione alla normativa sugli stupefacenti sia, soprattutto, riguardo alla qualificazione dell’arma.
I Motivi del Ricorso e la Definizione di Arma Clandestina
L’appellante ha contestato la decisione dei giudici di merito, sostenendo che avessero erroneamente interpretato le leggi in materia di armi. Il punto centrale della difesa era che una pistola a salve, anche se modificata, non potesse essere classificata come una vera e propria arma clandestina ai sensi dell’art. 23 della legge n. 110 del 1975.
Secondo la difesa, i motivi del ricorso miravano a dimostrare un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha tracciato una linea netta sulla questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non consentiti in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che le censure dell’imputato non evidenziavano specifici travisamenti del fatto, ma miravano a una rivalutazione delle prove, attività preclusa alla Corte Suprema.
Il cuore della decisione, però, risiede nella manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. La Corte ha ribadito con forza un principio consolidato: una pistola a salve, che per sua natura è priva di numero di matricola, qualora venga modificata artigianalmente per acquisire la capacità di sparare, si trasforma a tutti gli effetti in un’arma clandestina. La detenzione di un tale oggetto integra pienamente il reato previsto dall’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Questo perché l’assenza di un numero di matricola e la sua capacità offensiva la rendono un’arma non catalogabile e quindi illegale.
Le Conclusioni: Principio Consolidato e Conseguenze
L’ordinanza in esame non introduce nuovi principi, ma rafforza un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza per la sicurezza pubblica. La decisione chiarisce che la trasformazione di uno strumento inoffensivo in un’arma letale, priva di segni di identificazione, è un fatto di estrema gravità che la legge punisce severamente. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue argomentazioni. Questa pronuncia serve da monito: la legge non fa sconti a chi, artigianalmente, crea armi da strumenti che non lo sono, eludendo i controlli dello Stato.
Una pistola a salve modificata per sparare è considerata un’arma clandestina?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che una pistola a salve, essendo priva di matricola e se modificata artigianalmente per diventare un’arma da sparo, è a tutti gli effetti considerata un’arma clandestina, la cui detenzione costituisce reato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 110 del 1975.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano volte a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Inoltre, il motivo relativo alla qualificazione dell’arma è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1611 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 10/04/2000
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati ascrittigli, riconosciuta, quanto al delitto di cui al capo 1 la fattispecie di cui all’art. comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 73, comma 5, TU Sup. e 75 d. Igs. n. 159 del 2011 – primo motivo; inosservanza ed errooea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 2, 5 legge n. 895 del 1967 – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avuls , da pertinente individuazione di specifici travisamenti (primo e secondo motivo).
Considerato, altresì, che il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui richiama enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 – 01; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757- 01).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente