Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ” che ha concluso chiedendo GLYPH Gte dpee..k}tZ S% . GLYPH t4›..Wellq dei 7d t-4)0.Q r
udito il-èffensore Trattazione scritta.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10 maggio 2016, in rito abbreviato, il GIP del Tribunale di Siracusa ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME pe il delitto di detenzione e porto di un’arma clandestina e ricettazione (fatto settembre 2014). La pena è stata determinata in quella di anni due, mesi otto reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
1.1 In fatto, vengono esposte le circostanze che hanno dato luogo all’arres in flagranza dello COGNOME. Costui, intorno alla mezzanotte del 17 settembre 201 veniva notato da personale dei carabinieri mentre si avvicinava ad una bancarell di vendita di agrumi gestita da tal COGNOME NOME. Il COGNOME consegnava allo COGNOME una busta di colore blu; ricevuta la busta, COGNOME si allonta repentinamente. Essendosi reso conto di essere seguito dai militari, gettava busta (contente l’arma clandestina calibro 7.65) dietro ad un muretto e cercava darsi alla fuga. Il contenuto della busta veniva immediatamente verificato dag stessi operanti.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza resa in data 18 novembre 2022 ha ridetermiNOME la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400, di multa, confermando il giudizio di responsabilità.
2.1 In motivazione, si ribadisce la assoluta infondatezza della versio difensiva (essersi trovato in quel luogo per attività ginnica), a fronte sequenza di comportamenti percepita dagli operanti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge vizio di motivazione.
3.1 Viene evidenziato, in particolare, che la vicenda oggetto del giudizio s dipanata in modo diverso nel procedimento a carico del NOME, assolto in separato procedimento.
Da ciò la difesa ipotizza la ricorrenza di un dubbio ragionevole anche a caric dello COGNOME, posto che l’azione appare ab initio di tipo concorsuale.
Non poteva, pertanto, ritenersi implausibile la versione difensiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza de motivi addotti.
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4.1 Ed invero, la diversa valutazione della condotta tenuta dal COGNOME be può spiegarsi – sul piano logico – con la inconsapevolezza del contenuto del ‘pl di cui era mero depositario (del resto la difesa non allega nulla su tale aspett evidente vizio di genericità).
Quanto alla condotta tenuta dallo COGNOME, la stessa – come si è spiegato sede di merito – è direttamente percepita dagli operanti e contiene pluri convergenti indicatori di piena consapevolezza del contenuto del ‘plico’ da cos appena ritirato, posto che : a) appena resosi conto di essere seguito dai carab COGNOME si libera del plico gettandolo dietro ad un muretto; b) immediatamen dopo cerca di darsi alla fuga.
Si tratta, come si è evidenziato in entrambe le decisioni di merito, d comportamento che trova spiegazione solo in ragione della piena consapevolezza del contenuto del plico, con corretta applicazione dei canoni di metodo di cui all 192 comma 2 cod.proc.pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
‘) Il Presidente