Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42786 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CESARIO DI LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo 0) DiCélfel~r/A//9/7r – 2/ – /C 6R1 CaiRrn
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 1 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza resa il 21 giugno 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce all’esito di giudizio immediato, con la quale è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
porto di arma clandestina, ai sensi degli artt. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo a), perché il 18 novembre 2022 aveva portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica, marca “Beretta”, cal. TARGA_VEICOLOINDIRIZZO65, con matricola abrasa, da considerarsi arma clandestina;
ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen. (capo a), perché, al fine di trarne profitto, aveva acquistato, o ricevuto, l’arma clandestina di cui sopra;
assenza del semilibero protratta per oltre dodici ore, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (capo c), perché, sottoposto alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, come da provvedimento del Magistrato si sorveglianza di Lecce del 7 maggio 2022, dopo essere dallo stesso autorizzato con decreto del 22 giugno 2022 a trascorrere una licenza premio presso la propria abitazione in Merine di Lizzanello fino al 31 luglio 2022, si era assentato dal carcere per un periodo superiore alle dodici ore, non avendo più fatto rientro nell’Istituto detentivo.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 648 cod. pen. e 23, quarto comma, legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l’assorbimento per specialità del reato di porto di arma clandestina in quello di ricettazione, nonostante le due ipotesi delittuose in esame condividessero la medesima struttura.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe applicato al caso di specie la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
I giudici di merito, infatti, hanno correttamente applicato al caso di specie il consolidato principio di diritto – oggi ribadito – secondo cui il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado sul punto, posto che, a carico dell’imputato, risultavano numerose condanne, anche per reati specifici (reati di rapina ed evasione).
L’imputato, quindi, aveva dimostrato un’evidente indifferenza rispetto alle leggi e una personalità pervicacemente proclive a delinquere, sulle quali le precedenti sentenze di condanna non avevano inciso in maniera significativa.
Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse sintomatica di una pericolosità sociale di COGNOME, sempre più crescente e di una sua particolare inclinazione all’attività criminosa e, avuto riguardo ai suoi precedenti penali e ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva, evidenziando che l’imputato, avendo reiterato condotte delittuose della stessa specie e di analoga gravità, aveva dimostrato’ in concreto un’elevata temerarietà e pericolosità sociale, oltre che una spregiudicata e deliberata pervicacia a delinquere.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2024