Sosta in Area Marina Protetta: la scusa del soccorso non basta
Entrare e sostare in un’area marina protetta con la propria imbarcazione costituisce un reato ambientale. Ma cosa succede se tale comportamento è dettato dalla necessità di soccorrere una persona in pericolo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti della scusante dello stato di necessità, chiarendo che non può essere invocata sulla base di racconti inverosimili. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Sosta Illegittima in un Parco Sommerso
Il caso riguarda il proprietario di un gommone condannato per aver sostato abusivamente all’interno di una riserva marina, in violazione della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991). L’uomo, per giustificare la sua presenza nell’area marina protetta, aveva sostenuto di essere stato costretto a entrare nella zona vietata per prestare soccorso al suo anziano padre, che era accidentalmente caduto in acqua e non riusciva a risalire a bordo.
Contro la sentenza di condanna del Tribunale, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su quattro motivi principali: la violazione di legge per il mancato riconoscimento dello stato di necessità, la contestazione della sua responsabilità, l’avvenuta prescrizione del reato e, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Decisione della Cassazione: Quando lo Stato di Necessità in un’Area Marina Protetta non Sussiste
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su argomentazioni precise che distinguono nettamente tra le questioni di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità, e le questioni di diritto.
Inammissibilità delle Censure di Merito
I giudici hanno innanzitutto chiarito che i primi due motivi di ricorso, relativi alla ricostruzione dei fatti e alla sussistenza dello stato di necessità, esulavano dalle loro competenze. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, il Tribunale aveva fornito una motivazione logica e coerente, definendo la tesi difensiva ‘inverosimile e persino fantasiosa’. Pertanto, tentare di ottenere una nuova e più favorevole lettura dei fatti in Cassazione è un’operazione non consentita.
La Manifesta Infondatezza della Prescrizione e delle Attenuanti
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha verificato che il termine di prescrizione quinquennale non era decorso al momento della sentenza di primo grado. Riguardo alle attenuanti, i giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, il quale non aveva ravvisato alcun elemento positivo a favore dell’imputato che potesse giustificare una riduzione di pena. La sanzione applicata, una multa di 200 euro, è stata inoltre considerata proporzionata alla scarsa gravità del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale della decisione risiede nella valutazione della tesi difensiva. Secondo la Corte, il giudice di merito ha correttamente escluso lo stato di necessità evidenziando non solo l’inverosimiglianza del racconto, ma anche e soprattutto ‘la carenza di pericolo grave ed inevitabile di danno alla persona e la sussistenza di soluzioni alternative, più pratiche e credibili’. In altre parole, per invocare con successo lo stato di necessità, non basta affermare l’esistenza di un pericolo, ma bisogna dimostrare che tale pericolo era concreto, grave, imminente e, soprattutto, non fronteggiabile con altri mezzi leciti e meno dannosi. La Corte ha implicitamente confermato che la tutela dell’ambiente, cristallizzata nel divieto di accesso all’area marina protetta, non può essere sacrificata sulla base di giustificazioni fantasiose e prive di riscontri oggettivi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il rispetto delle normative a tutela dell’ambiente è un obbligo inderogabile. La scusante dello stato di necessità, pur prevista dall’ordinamento, può essere applicata solo in circostanze eccezionali e rigorosamente provate. Chi viola un divieto, come quello di sosta in un’area marina protetta, non può sperare di eludere la sanzione adducendo motivazioni pretestuose o non supportate da prove concrete. La decisione serve da monito per tutti i diportisti, sottolineando che la protezione del nostro patrimonio naturale prevale su condotte negligenti o giustificate da argomenti deboli e non verificabili.
È possibile sostare con un’imbarcazione in un’area marina protetta invocando lo stato di necessità?
In linea di principio sì, ma solo se si dimostra in modo credibile l’esistenza di un pericolo attuale e inevitabile di un danno grave alla persona, e che non esistevano soluzioni alternative per farvi fronte. Nel caso di specie, la giustificazione è stata respinta perché ritenuta ‘inverosimile e fantasiosa’ dal giudice.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le principali doglianze del ricorrente miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge, non riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/02/1977
avverso la sentenza del 19/02/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 19 L.394/1991, per aver sostato abusivamente nella riserva Marina Parco Sommerso con un natante da diporto, del tipo gommone, della lunghezza di metri 5 e con motore fuoribordo della poten di 165 KW, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, trattandosi di condo scriminata ai sensi dell’art. 54 cod. pen. Il ricorrente, con il secondo motivo, c l’affermazione della responsabilità, con il terzo deduce l’intervenuta prescrizione, con il lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La prima e la seconda doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede legittimità, collocandosi sul piano del merito e proponendo censure in punto di fatto, con c tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle emergenze istruttorie esaminate giudice di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non conse alla Corte di legittimità. Nel caso in disamina il giudice ha redatto una motivazione del congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, ave ritenuto inverosimile e persino fantasiosa la tesi difensiva secondo cui l’avvicinamento nella protetta si era reso necessario allo scopo di salvare l’anziano padre accidentalmente cadu acqua al largo 9.etrin prossimità della zona protetta, incapace di risalire a bordo del natante largo, evidenziando peraltro la carenza di pericolo grave ed inevitabile di danno alla pers la sussistenza di soluzioni alternative, più pratiche e credibili, per porre rimedio a un situazione.
Altrettanto è manifestamente infondata la terza doglianza, non essendo ancora decorso i termine di prescrizione quinquennale al momento in cui è stata pronunciata la sentenza emess dal Tribunale in data 17/03/2015, dal momento che i fatti contestati risalgono al 12/06/20
Infine, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, il Tribunale non ha ritenut · concedere le circostanze attenuant i in assenza di qualunque elemento positivo favorevole, che neppure in sede di legittimità il ricorrente allega. Il giudice a quo ha altresì ritenuto il ricorrente non meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena ed applicato la pena euro 200 di ammenda, in quanto proporzionata alla scarsa gravità in concreto del fatto e non eccessiva durata della condotta incriminata.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente