Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza resa il 2/7/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugNOME il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo all’esito dell’udienza in camera di consiglio ove nessuna parte era comparsa, ha respinto l ‘ opposizione proposta dall’indagata NOME COGNOME alla richiesta di archiviazione del procedimento per truffa iscritto a suo carico, avanzata dal pubblico ministero per tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen., e ha disposto l’archivi azione in conformità alla richiesta del pubblico ministero.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagata , tramite atto sottoscritto dal difensore, deducendo, quale unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione e violazione delle norme processuali che disciplinano il procedimento di archiviazione, in
quanto il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento privo di motivazione. Nell’atto di opposizione la difesa aveva evidenziato che la COGNOME risultava essere stata vittima di un vero e proprio furto di identità, come documentato dalle denunce presentate il 9 settembre 2020 al Commissariato di Napoli Chiaiano e l’1 luglio 2021 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dopo avere appreso di essere intestataria di due utenze telefoniche da lei mai attivate. Queste denunce risultavano agli atti ed era quindi evidente l’interesse della COGNOME ad ottenere una pronuncia di archiviazione per estraneità ai fatti contestati piuttosto che per tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento che va iscritto nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché la difesa non ha allegato idoneo interesse ad impugnare l’ordinanza di archiviazione de qua .
Invero, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell’indagato per la sua commissione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
Nel caso in esame, sull’opposiz i one dell’indagata , il Giudice per le indagini preliminari aveva fissato udienza alla quale né la ricorrente nè il suo difensore di fiducia avevano partecipato. Il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza , aveva ritenuto di condividere le considerazioni rese dal pubblico ministero a sostegno della sua richiesta di ordinanza ex art. 131bis cod. pen.
N ella descritta situazione processuale, l’unico rimedio che l’indagat a poteva proporre per denunciare il vulnus arrecato dalla decisione di archiviazione per tenuità del fatto era l’esperito ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., atteso che l’ordinanza censurata, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, anche considerato il fatto che non è previsto alcun altro rimedio impugnatorio (Sez. 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rossetti, Rv. 288352 – 02; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
Tuttavia, il Collegio ritiene che, nel rispetto dei principi generali in tema di impugnazioni, ed in uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, sia necessario allegare un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1bis , cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 – 01).
Ed invero, risolvendo il contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME Martino, Rv. 276463 – 01) hanno
accolto la tesi della iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. nel casellario giudiziario, ma, al contempo, hanno affermato che detta iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare, in quanto assolve esclusivamente ad esplicare i suoi effetti ai fini del la valutazione dell’abitualità nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131bis cod. pen. ed all’interno del circuito giudiziario (Sez. U, cit. in motivazione).
Tale iscrizione, infatti, non è più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, Testo Unico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25bis T.U. cit.); né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U. cit.), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, e tali esclusioni riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all’iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art. 131bis cod. pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione.
Occorre, pertanto, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subìto dall’indagata, che, nella specie, non è stato dedotto se non in termini estremamente generici e astratti (nella fattispecie è stato garantito il contraddittorio e consentito all’indagata di contestare e di opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto) , considerato che le conseguenze negative dell’iscrizione del provvedimento impugnato hanno efficacia endoprocessuale e sono collegate al futuro compimento di altro reato.
La genericità della prospettazione dell’interesse ad impugnare destina il ricorso all’inammissibilità.
A ciò si aggiunga che il ricorso deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che non rientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma si ritiene di non pronunziare condanna al pagamento di somma a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ricorrendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 13 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME