Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a BUENOS AIRES( ARGENTINA) il 18/10/1953
avverso l’ordinanza del 28/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Padova
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
In base a denuncia – querela di NOME del 13 giugno 2022, si è avviato procedimento penale nei confronti di NOME NOME, noto chirurgo plastico, per il reato di cui agli artt. 590 e 590 sexies cod. pen.
Il pubblico ministero, disposta consulenza tecnica, ha chiesto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, evidenziando che il primo intervento effettuato dal medico era stato correttamente suggerito ma erroneamente eseguito in quanto sarebbe stata asportata una quantità eccessiva di materiale, comportando così la necessità di un secondo intervento di tipo correttivo; la condotta di cui si tratta, secondo il pubblico ministero, rientra nell’ambito di un errore scusabile ex art. 590 sexies, comma 2, cod. pen. in quanto dovuto a imperizia nell’esecuzione dell’atto, atteso che il profilo di colpa evidenziato dai consulenti tecnici in relazione al secondo intervento sarebbe stato giustificato dal fatto che l’indagato aveva una conoscenza privilegiata diretta del quadro clinico della persona, avendola già operat4 una prima volta.
La persona offesa ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione ma il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha disposto l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. con restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.
NOME COGNOME propone ricorso avverso tale provvedimento deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178 lett. b), 179, comma uno, e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, deciso di disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, così di fatto esercitando l’azione penale riservata per legge al pubblico ministero. L’archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone l’accertamento del fatto tipico, delle sue modalità e delle sue conseguenze e implica una valutazione positiva in ordine alla responsabilità, mentre nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato il provvedimento neppure implicitamente si esprime sulla responsabilità dell’indagato. E’ per tale ragione che, secondo la difesa, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere preceduta da una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero. In nessun caso è prevista dal codice di
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rito la possibilità per il giudice per le indagini preliminari di dispo l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. al di fuori dello specifico, peculiare procedimento delineato dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 127, 409, 410 e 411 cod. proc. pen. con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La specificità dell’archiviazione pe particolare tenuità del fatto, che implica l’accertamento della responsabilità penale, giustifica la scelta del legislatore di prevedere il peculiare percorso delineato dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408-410 cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. Tanto è vero che la norma che si assume violata prevede che tanto la persona offesa quanto la persona sottoposta alle indagini possano prendere visione degli atti e presentare opposizione. Nel caso in esame, le parti erano presenti all’udienza camerale per affrontare e trattare il tema della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e solo su tale tema si è instaurato il contraddittorio, mentre la causa di non punibilità non è stata affrontata dalle parti. Il contraddittorio, nel caso in esame, sarebbe stato tanto più necessario in quanto si trattava di discutere un argomento inerente alla responsabilità professionale medica, dunque di natura tecnica, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva 7 ribadendo la violazione del contraddittorio e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La disamina dei verbali di udienza, consentita dalla natura processuale della censura, consente di constatare che il Giudice per le indagini preliminari non ha sollecitato il contraddittorio sulla particolare tenuità del fatto né concesso alle parti termine per dedurre su tale tema. Ciò nonostante, sulla richiesta di ,archiviazione per infondatezza della notizia di reato formulata dal pubblico ministero ha pronunciato ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131 bis cod. pen.
La questione sollevata dalla difesa del ricorrente è stata già affrontata da questa Corte e risolta, con argomenti che il Collegio condivide, nel senso che: «In tema di archiviazione, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell’udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 16138 del 08/02/2024, Gentile, Rv. 286316 – 01).
Deve, conseguentemente, ritenersi affetta da nullità l’ordinanza impugnata in quanto emessa «a sorpresa» in violazione del necessario contraddittorio, desumibile dalla speciale procedura prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il comma 1-bis, dell’art. 411 cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, afferma infatti che, se l’archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all’indagato che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato l’orientamento, evocato dal difensore ricorrente, secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, COGNOME, Rv. 272247 – 01)
Qualora il Giudice per le indagini preliminari ritenga che si possa addivenire all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, non può fare altro che trasmettere gli atti ex art. 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen. al pubblico ministero perché svolga ulteriori indagini o formuli l’imputazione, invitando il pubblico ministero a valutare la possibilità di attivare la richiesta prevista dall’art 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., richieste di integrazioni e invito compatibili con i poteri di controllo riconosciuti al giudice in fase di indagini (Sez. 6 n. 88/2018 del 16/01/2018, Giqsuè, non mass.; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010 – 01).
Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Il President Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova – Ufficio G.I.P. per l’ulteriore corso Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Co sigliere estensore